06 Mar VOLONTARIO NON VUOL DIRE ESENTE! (Gazzetta Tributaria n.31/2023)
31-Una risposta dell’Agenzia specifica che anche ai volontari si applicano le imposte, non accorgendosi della contraddizione!
Chi scrive ha avuto la fortuna di poter servire la collettività per decenni come volontario del pronto soccorso, sulle ambulanze della Croce Bianca milanese, poi l’anagrafe ha prevalso ma il ricordo rimane fulgido: il senso del servizio offerto a chi ha bisogno.
Dell’importanza dell’apporto delle strutture di volontariato, e dei singoli volontari, si è ben accorto il legislatore che nel c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) ha precisamente delineato la figura, e la funzione del volontario descrivendolo (art.17) come “colui che per sua libera scelta svolge attività in favore della collettività…… in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretti…” e più oltre “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo…”
Esaminando le troppo numerose risposte (Aiuto piovono interpelli!, Gazzetta n. 13/2023) sui temi più disparati dell’Agenzia suscita perplessità la risposta n. 191/2023 del 6 febbraio 2023 che specifica che per i volontari, lavoratori autonomi, che richiedono, e ricevono il rimborso per mancato guadagno giornaliero dalla Protezione Civile non vi è obbligo di fatturazione ma l’importo deve essere sottoposto a tassazione personale.
Qualche cosa non quadra!
Il volontario non può essere retribuito ma i volontari lavoratori autonomi (perché solo loro?) possono richiedere il rimborso del “mancato guadagno giornaliero” che ha la misura massima (non irrisoria) di € 103/pro die lordi; questo importo, a detta dell’Agenzia, costituisce un risarcimento per “lucro cessante” ed in quanto tale deve essere tassato in base alla norma del TUIR (art.6) che affermerebbe che i proventi in sostituzione hanno la stessa natura, e lo stesso trattamento tributario, dei redditi sostituiti.
Ma il Testo Unico del Terzo Settore dice che non può essere reddito, non si tratta per altro di rimborso spese perché non è così nominato ed è commisurata alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente del “beneficiario”; per altro se l’importo attribuito ha la stessa natura di quello sostituito e quindi dovrebbe essere succedaneo del reddito di lavoro autonomo con obblighi documentali e contributivi, e spesso gli autonomi che si dedicano anche al volontariato sono in regime forfettario o dei minimi, senza obblighi di ritenuta, deve entrare in contabilità.
Come si vede anche la buona volontà, se valutata in modo impreciso (la giustificazione è: diamo qualche cosa a chi collabora con la protezione civile(!) potrebbe dare luogo a problematiche e dubbi interpretativi, la cui soluzione, se applicata in modo professionalmente rigido, scontenterebbe tutti.
Rimane il dubbio di come farà la Protezione Civile a tassare e certificare queste somme che, in base al Testo Unico del Terzo Settore, non possono esistere!
Gazzetta Tributaria 30, 06/03/2023
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