VITALITA’ DELLE IMPOSTE: SOPRAVVIVONO ANCHE ALLA DEFINIZIONE! (Gazzetta Tributaria n.26/2023)

VITALITA’ DELLE IMPOSTE: SOPRAVVIVONO ANCHE ALLA DEFINIZIONE! (Gazzetta Tributaria n.26/2023)

26-L’esperienza propone, come sempre, ipotesi di applicazione delle norme che non erano state ipotizzate nella prima formulazione.

 

Dato che il mondo della GAZZETTA TRIBUTARIA è permeato di contenzioso tributario mano a mano che ci si addentra nella applicazione della legge 197/2022 – legge di bilancio – si valutano gli effetti sulle specifiche situazioni in essere.

Il caso che viene ora proposto all’approfondimento è quello delle liti tributarie pendenti con ricorso avverso un avviso di accertamento.

Nella generalità del caso con un unico avviso di accertamento vengono proposte rettifiche e variazioni per più imposte: è tipico l’atto che rettifica l’IRPEF: conseguentemente anche l’IRAP e magari nello stesso atto vi è una sezione di rettifica IVA.

La norma sulla definizione delle liti pendenti (legge 197, art. 1 commi da 186 a 205) espressamente prevede che la domanda di definizione della lite pendente deve essere specifica per ciascuna controversia, identificando questa come l’opposizione ad un atto.

Se la controversia, cumulativa, ha riguardato una pluralità di accertamenti devono, o possono, essere definiti i singoli atti, e questi devono essere interamente risolti non essendo consentita la definizione parziale del singolo atto impugnato – non è consentito per un singolo accertamento definisco IRPEF e proseguo la lite per IRAP.

Ai fini della determinazione delle condizioni della definizione interviene anche il comma 189 che delinea la possibilità di definizione dei casi di parziale soccombenza .

Il caso che più di frequente si presenta è quello dei consulenti finanziari (ma vale anche per artigiani e professionisti) che sono stati accertati per IRPEF, IRAP ed eventualmente IVA, ma mentre la contestazione per IRPEF riguarda la deducibilità di taluni costi, o l’anno di imponibilità di specifici ricavi, ai fini IRAP si mette in discussione l’intero assoggettamento a tributo, stante le numerose pronunce della Cassazione che escludono da tale imposta le attività singole.

Volendo definire la controversia secondo le disposizione della legge di bilancio 2023 devono essere rinunciate tutte le pretese, e se in primo grado è stato accettato il principio di esclusione da IRAP nella successiva definizione agevolata questo deve essere rinunciato, con la rinascita dell’IRAP e il versamento del 40% di quanto accertato.

Quindi un’imposta che è stata dichiarata inapplicabile con sentenza (non definitiva) diviene ostaggio per la definizione dell’intero accertamento riprendendo vita e pesando per quasi la metà del dovuto.

La definizione agevolata non è obbligatoria, ma quanto evidenziato sul caso di soccombenza, e vittoria, parziale è un ulteriore elementi di approfondimento.

 

Gazzetta Tributaria 26, 24/02/2023

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