VACANZA PER LEGGE (MA CON QUALCHE DISTINGUO!) (Gazzetta Tributaria n.106/2024)

VACANZA PER LEGGE (MA CON QUALCHE DISTINGUO!) (Gazzetta Tributaria n.106/2024)

106 – Alcune considerazioni e limitazioni alla sospensione feriale dei termini processuali e dintorni.

 

Come ogni anno, oltre che preparare secchiello e paletta, all’approssimarsi del mese di agosto scatta la necessità di verifica, e generalmente valutare l’applicazione pratica, della sospensione feriale dei termini processuali per non essere inseguiti anche in vacanza dalle scadenze.

L’istituto del riposo feriale trova la sua origine nell’art. 2109 del Codice Civile (che è del 1942!) e viene confermato dalla Carta Costituzionale – art.36 – in vigore dal 1948; si tratta quindi di istituti consolidati nel tempo anche dalle norme formali e non derogabili.

Il legislatore ha ritenuto da tempo (dal 1969) di intervenire in materia processuale sospendendo i termini per un periodo “feriale” che era inizialmente dal 1° agosto al 16 settembre di ogni anni e poi ridotto all’intero mese di agosto, e tale istituto vale appieno anche per la giurisdizione tributaria.

Questo mese non conta nella valutazione dei termini di scadenza che abbiano valenza processuale, e quindi ricorsi, iscrizioni a ruolo, deposito di istanze e simili che potrebbero scadere nel periodo di agosto sono tutti differiti al successivo settembre; anche i termini per appellare o ricorrere in Cassazione, sia termine breve o lungo, sono interessati dalla sospensione: quindi una sentenza notificata il 15 maggio deve essere appellata entro il14 luglio; la sentenza notificata il 15 giugno, invece, deve essere appellata entro il 14 settembre.

Invece non sono interessati i termini per presentare osservazioni, per accettare i PVC e altri termini aventi tipicamente valenza amministrativa; sono invece a cavallo tra le due situazioni i termini per la definizione degli atti tributari che prevedano la presentazione dell’istanza, o domanda, entro il termine per presentare il ricorso: se è differito quest’ultimo sono differiti anche quelli relativi alla definizione.

Quindi il concetto che nel mese di agosto il Fisco va in vacanza e non succede nulla è tipicamente esagerato, anche se l’attività è ridotta.

Con provvedimento amministrativo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nel mese di agosto sarà ridotta, tranne per eventuali situazioni in scadenza, la notifica di atti di riscossione imperativi.

Spicca per la sua particolarità il comportamento dell’INPS, che ha deciso come da comunicato 19 luglio 2024 di sospendere l’invio di note di rettifica e Diffide di adempimento, così come la trasmissione alla Riscossione degli atti ingiuntivi, dal 26 luglio al 31 agosto 2024: una settimana di tregua in più per l’Istituto previdenziale, come se solo i tributi avessero fretta di operare, oppure il mondo dei pensionati avesse tempi dilatati.

Certamente vi è bisogno di attenuare la pressione sia dei termini che degli adempimenti, e questi provvedimenti consentono una opportuna ricarica!

Ma la Gazzetta Tributaria non andrà in vacanza!

 

Gazzetta Tributaria 106, 23/07/2024

 

 

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