UNA PEC PER TUTTI! (Gazzetta Tributaria n.62/2025)

UNA PEC PER TUTTI! (Gazzetta Tributaria n.62/2025)

62 – L’ obbligo della PEC individuale per gli amministratori ora ha scadenze e vincoli.

  

Circa un mese fa commentavamo in un pezzo di colore e senza alcuna pretesa scientifica: “Marzo Pazzerello”, anche l’emanazione della nota del MINIT sull’obbligo di PEC.

Ora affrontiamo l’argomento in forma sistematica per aiutare i nostri lettori a non cadere in sanzione.

Come è noto dal 1° gennaio 2025 deve essere iscritto al Registro Imprese l’indirizzo PEC personale di ogni amministratore di imprese costituite in forma societaria.

Il 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MINIT) ha emanato la nota ufficiale di interpretazione, confessando in un momento di sincerità, una verità che fa scrivere: “La disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo” e sottolineiamo che vi sono alcune precisazioni formali che meritano di essere sottolineate.

Da un lato viene ribadito come l’obbligo riguardi le imprese in forma societaria: quindi certamente tutte le società commerciali; non interessa le imprese familiari (non sono società); non interessa le società non imprese (si tratta di valutare se, per esempio, la società di mutuo soccorso o la cooperativa sociale hanno scopo e struttura d’impresa); sono certamente escluse le società semplici, che non sono imprese, mentre per le società agricole l’inclusione non è certamente sicura; per le società di fatto l’elemento che fa scattare l’eventuale obbligo è l’iscrizione al registro imprese, che se la forma è solo quella di ditta individuale non vi è estensione.

Il Ministero si è reso conto che la norma (ricordiamo ………. non perfettamente coordinata!) non prevede una scadenza per l’obbligo di adeguamento delle PEC per gli amministratori già iscritti: viene stabilito, ma crediamo in modo ordinatorio e non certamente vincolante che l’adeguamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2025; siamo convinti sia altamente improbabile che una esecuzione successiva possa essere sanzionata!

L’obbligo riguarda la persona dell’amministratore e non l’organo collegiale, per cui nel caso di pluralità di membri del Consiglio di Amministrazione tutti dovranno dotarsi della PEC; per fortuna la nota specifica che l’indirizzo PEC individuale può essere vincolato per una varietà di incarichi, senza obbligo di variare la PEC individuale per ogni società.

Intanto una prima voce dissenziente (Registro Imprese di Verona) consente l’abbinamento amministratore/società con un’unica PEC.

Infine, pur essendo ovvio nello spirito della legge ma però non espressamente nominato, anche i liquidatori, che svolgono una funzione sostitutiva dell’amministratore ma hanno certamente poteri gestori, dovranno depositare la propria PEC individuale.

Infine il Ministero conferma che in caso di inadempimento potrà eventualmente essere applicata solo la sanzione residuale per il mancato aggiornamento dei dati – una inezia rispetto al danno di non poter raggiungere l’amministratore!

Anche queste sommarie note non possono che confermare che l’intero impianto è mal coordinato con il contesto normativo, ma almeno abbiamo un po’ più di informazioni!

 

Gazzetta Tributaria 62, 04/04/2025

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