27 Dic UNA COMPLICAZIONE TRIBUTARIA NON SI NEGA A NESSUNO! (Gazzetta Tributaria n.143/2023)
143 – Una delle ultime risposte dell’anno dell’Agenzia delle Entrate rappresentano una “summa” delle complicazioni tributarie!
Avendo la pazienza di esaminare tutti gli interventi in materia tributaria si trovano veri e propri “capolavori” di applicazione precisa ma inutile di norme tributarie, con alla fine un costo gratuito per la collettività che deve ringraziare solo la rigidità della burocrazia.
Riteniamo che la risposta dell’Agenzia delle Entrate, divisione contribuenti, n. 482 del 22 dicembre 2023 (in pieno clima natalizio) sia una eccellente dimostrazione di quanto segnalato.
Per comprendere la portata della “complicazione” deve essere descritta la fattispecie, che, si sottolinea, riguarda due Pubbliche Amministrazioni, un ente locale (città metropolitana) che assume di avere pagato IVA in eccesso e l’Agenzia delle Entrate che pone ostacoli al rimborso!
Una norma del 2021 (L. 234/21) consentiva agli enti locali con significativo disavanzo (enti dissestati) di effettuare una transazione con i propri creditori e ricevere un contributo statale per pagare gli importi (ridotti) dovuti a seguito di transazione: in sostanza una sorta di concordato con i creditori con contributo statale per saldare il tutto.
I debiti dell’ente locale erano rappresentati da fatture per prestazioni ricevute, soggette alla disciplina dello Split Payment ed ecco il problema: per eccesso di prudenza l’imposta IVA, che viene versata dall’ente proprio in base a questo principio di inversione, viene corrisposta sulla base dei valori nominali delle fatture, senza tenere conto della riduzione dell’imponibile a seguito di concordato (legislativamente prescritto).
Avendo versato l’imposta piena i creditori non emettono la nota di variazione in diminuzione dell’imposta dovuta: una sequenza di imprecisioni che hanno come risultato che l’ammontare dell’IVA versata dal Comune è superiore al dovuto!
Accortosi di questo il Comune chiede di potere emettere ora nota di variazione e compensare la maggior IVA versata (liquidata sul nominale delle fatture, mentre il pagamento per legge è stato di circa la metà!), ma l’Agenzia, con l’articolato parere citato di una decina di pagine, afferma che la nota di variazione ex art.26 IVA può essere emessa solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, che tale termine è spirato “per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti” ma è comunque trascorso e quindi l’unico modo per recuperare quella maggior IVA versata è presentare domanda di rimborso ex art.30ter IVA.
Per esperienza professionale possiamo affermare che le domande di rimborso ex art.30ter IVA hanno in genere risultato positivo!
Una complicazione, allora, che impiegherà energie, tempi e scartoffie per giungere a quel risultato di recupero dell’imposta eccedente cui si voleva arrivare direttamente.
Ma la situazione più eclatante, e che fa gridare alla necessità di una correzione delle norme, è che le due parti in attività sono PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e quindi da una parte (entrate erariali) o dall’altra (entrate locali) stiamo sempre trattando di finanza pubblica; non vi è la contrapposizione di un privato che vuole lucrare sul risparmio d’imposta, ma siamo sempre nella gestione della Pubblica Amministrazione.
Ma allora a chi giova?
Gazzetta Tributaria 143, 27/12/2023
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