26 Giu UN “SANO“ATTEGGIAMENTO PRAGMATICO ESENTA I CHIROPRATICI. (Gazzetta Tributaria n.85/2024)
85 – Il problema dell’ assoggettamento ad IVA delle prestazioni di questi professionisti sanitari senza “regolamento”.
Già più volte la Gazzetta Tributaria si è occupata del contrasto tra l’evoluzione delle specializzazioni sanitarie e le formalità burocratiche dei ministri (Gazzetta n.65/2020 e n.2/2024).
La categoria dei chiropratici è emblematica nella contrapposizione tra la realtà della professione e l’assenza del formale regolamento ufficiale.
Dal 2007 la professione di chiropratico è stata riconosciuta come arte sanitaria, ma il Ministero della Sanità ha subordinato la creazione di un formale ordine all’emanazione di un regolamento che definisce l’ordinamento didattico.
Alla qualificazione formale di professione sanitaria è legata l’esenzione IVA sulle prestazioni effettuate di cui art.10 n,18 della legge IVA.
L’incertezza provoca il diniego dell’esenzione e quindi si innesca l’iter giudiziario per vedere riconosciuto quello che, in pratica, appare un comportamento ovvio.
Da ultimo è intervenuta la Corte di Cassazione con due ordinanze n. 12199 del 06/05/24 e n.13230 del 14/05/24 per ribadire che, tenuto anche conto della normativa comunitaria che riconosce la possibilità per gli stati membri di esentare da imposta le professioni sanitarie in tutte le specializzazioni, deve esser riconosciuta comunque l’esenzione IVA ai chiropratici.
Oramai è solo l’Agenzia delle Entrate che rimane ancorata al diniego di esenzione, e viene in genere condannata anche a pagare le spese legali al contribuente che resiste!
Oltre tutto questa strenua difesa della posizione delle Finanze è peculiare della categoria “Chiropratici” dato che nel tempo tutte le altre professioni sanitarie hanno avuto il riconoscimento dell’esenzione IVA.
Forse anche questo fortino isolato che ricorda il “Deserto dei Tartari” potrebbe essere smantellato.
Gazzetta Tributaria 85, 26/06/2024
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