UN PARADOSSO TRIBUTARIO: UN FABBRICATO “SCOMPARE” PER TASSARE L’AREA! (Gazzetta Tributaria n. 53/2024)

UN PARADOSSO TRIBUTARIO: UN FABBRICATO “SCOMPARE” PER TASSARE L’AREA! (Gazzetta Tributaria n. 53/2024)

53 – Una recente pronuncia della Corte di Cassazione bacchetta l’ Agenzia che insegue la tassazione a tutti i costi e inventa ” materia imponibile”.

 

Spesso i contribuenti fanno vere e proprie acrobazie per presentare in modo a se favorevole una realtà magari dubbia, ma ogni tanto anche l’Agenzia esagera e se scoperta viene bacchettata dai Supremi Giudici.

Il caso di oggi riguarda la compravendita di una porzione di fabbricato vetusto di civile abitazione da cielo a terra con un fabbricatello usato per i servizi e una area cortilizia di pertinenza, avvenuta nel 2007; l’Agenzia tre anni dopo notifica avviso di accertamento che si fonda sul presupposto che la compravendita avesse sostanzialmente riguardato l’area su cui insisteva il fabbricato vetusto, dotata di una consistente capacità edificatoria; in quanto inserita in una zona di espansione; per l’area la vendita avrebbe dato luogo in ogni caso a plusvalenza imponibile, mentre un fabbricato posseduto da persona fisica dopo 5 anni era affrancato da presunzioni di plusvalenze.

Dopo alterne vicende avanti le Corti di Merito il contribuente ricorre in Cassazione avendo avuto torto avanti la Commissione Regionale.

Nella ordinanza n. 929 del 10 gennaio 2024 troviamo l’affermazione (insolita per la prudente Corte di Cassazione) che i “due motivi proposti dal contribuente sono manifestamente fondati e idonei all’accoglimento delle sue ragioni nel merito”

La Corte ribadisce che tra un terreno “edificato “e“ non edificato” non è ammesso un tertium genus e pertanto la cessione di un fabbricato, magari del quale sia stata già promessa la demolizione, non può essere riqualificata dall’Ufficio come cessione di terreno edificabile, essendo inibito all’Ufficio superare il diverso regime fiscale che accompagna le due fattispecie, oggettivamente differenti.

La Cassazione afferma il principio di diritto che se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area “suscettibile di utilizzazione edificatoria” di cui all’artr.67 TUIR.

Nel testo dell’ordinanza sono citate più di venti precedenti pronunce conformi, tanto da far sorgere il sospetto (in verità diffuso) che l’Agenzia spesso ci provi …. perché non si sa mail!

Invece interviene la Suprema Corte a bacchettare gli incauti accertatori, e a far nuovamente dubitare il vostro commentatore sull’effettiva portata dei principi di collaborazione e buona fede tanto sbandierati nello Statuto dei Diritti del Contribuente.

La Corte di Cassazione spesso afferma situazioni a vantaggio del contribuente, ma certe fattispecie non dovrebbero neppure presentarsi se effettivamente si operasse in modo ragionevole.

 

Gazzetta Tributaria 53, 19/04/2024

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