22 Apr UN CASO DI VITTORIA PERDENTE! (Gazzetta Tributaria n.73/2025)
73 – La Corte di Cassazione si pronuncia su di una controversia in materia di riscossione con una interpretazione sugli atti impugnabili.
I rapporti tra contribuente e Pubblica Amministrazione si manifestano, normalmente, con una pluralità di atti: accertamento, cartella di pagamento, atto di presa in carico (ex avviso di mora), intimazione, iscrizione ipotecaria e così via.
A volte sorge il dubbio se tutti questi atti sono, eventualmente, reclamabili da parte del contribuente, dato che l’art. 19 del decreto sul processo tributario contiene una elencazione, spesso considerata tassativa, di atti che possono essere oggetto del ricorso.
Nell’elenco, specificamente, non c’è l’atto di presa in carico, con cui il contribuente viene informato che la gestione della sua posizione è passata dall’Agenzia delle Entrate alla Agenzia/Riscossione, si è sviluppata una nutrita messe di pronunce in ordine alla reclamabilità di tale atto, e commentiamo l’ultima.
L’ordinanza n. 6589 del 12 marzo 2025 della Corte di Cassazione offre, nella sua singolarità un breve riassunto delle possibili situazioni.
Una società impugna un atto di presa in carico citando avanti il Giudice Tributario solo la Agenzia Riscossione; ottiene ragione in primo grado; appellano sia l’Agenzia soccombente sia, con intervento, l’Agenzia delle Entrate; in secondo grado viene accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e la società ricorre in Cassazione; resistono le due Agenzie erariali.
La pronuncia della Cassazione citata accoglie, per quanto di dovere, il ricorso del contribuente affermando l’irregolarità della presenza dell’Agenzia delle Entrate che non aveva partecipato al giudizio in primo grado e quindi non poteva appellare; ma viene anche accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia/Riscossione perché l’avviso di presa in carico era stato preceduto da altri atti amministrativi, gravati di separati ricorsi, e quindi non poteva essere oggetto di autonomo reclamo.
L’atto di presa in carico, come afferma la Suprema Corte, può essere opposto solo quando gli atti presupposti non sono a conoscenza del contribuente, mentre se vi sono state specifiche notifiche ed eventuali ricorsi avverso gli atti precedenti la presa in carico non può essere oggetto di ulteriore reclamo.
Quindi la pronuncia della Corte conclude:” Accoglie il primo motivo del ricorso principale…e il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata senza rinvio dichiarando l’inammissibilità del ricorso iniziale”
Il contribuente vince parzialmente (accoglie il ricorso principale) ma perde nella totalità perché la Suprema Corte afferma che il ricorso originario in primo grado non poteva essere proposto sin dall’origine: come si dice discorsivamente una vittoria di Pirro ovvero un vero e proprio caso di vittoria perdente!
E buon per la società che vengono compensate le spese di tutti i gradi di giudizio, perché al danno potevano sommarsi le beffe!
Gazzetta Tributaria 73, 22/04/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.