TRA MOGLIE E MARITO L’AGENZIA E’ DI TROPPO (Gazzetta Tributaria 10/2022)

TRA MOGLIE E MARITO L’AGENZIA E’ DI TROPPO (Gazzetta Tributaria 10/2022)

10 – La Cassazione ci offre un caso di eccessiva ingerenza dell’Agenzia delle Entrate nel regime patrimoniale e reddituale della famiglia.

 

A volte la volontà impositiva dell’Agenzia delle Entrate è tanto esasperata da venire censurata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, generalmente non ostile all’Amministrazione, come si verifica nella recentissima ordinanza 2619 del 28/01/2022.

Riassumiamo la situazione: il marito gestisce una impresa edile individuale di propria esclusiva proprietà e nell’ambito di questa attività aliena un terreno generando una plusvalenza.

L’Agenzia pretende di tassare in capo al coniuge la metà della plusvalenza realizzata in quanto generata quando la convenzione matrimoniale era del regime di comunione dei beni; solo nell’imminenza della cessione la coppia era transitata nel regime di separazione dei beni.

La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’esclusione della moglie da ogni vincolo impositivo in quanto il bene, riferibile all’impresa, iscritto nei bilanci e ceduto con fattura soggetto ad IVA, era di esclusiva proprietà del coniuge imprenditore e l’art.4, lettera a) del TUIR appare chiaro nel considerare riferibile solo al titolare il provento dell’attività separata di ciascun coniuge.

Principio per altro generalmente accettato e certamente compatibile con le formalità di gestione dell’azienda: fatturazione, gestione IVA e così via, aspetti a cui era stata assoggettata la cessione in parola.

Non contenta l’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione ribadendo che la plusvalenza avrebbe dovuto essere considerata come derivante dallo scioglimento della comunione dei beni e quindi imponibile anche in capo alla moglie e che forse vi era stata incertezza nella motivazione dell’accertamento sull’applicazione delle norme del Codice Civile in materia di comunione dei beni.

Con la pronuncia in commento la Cassazione respinge questo assunto stigmatizzando il comportamento dell’Agenzia: “…(la pretesa) comporterebbe distorsioni non di poco conto……..la stessa questione …..è mal posta nella controversia…” tanto che l’Agenzia viene anche condannata a corrispondere alla contribuente le spese di lite.

A corollario della vicenda la Suprema Corte esprime un principio di diritto che nel ribadire quanto sopra porta la sottolineatura: “………..trovando regolazione nell’art.4 lettera a) TUIR che esprime chiaramente ….”  volendo così rimarcare che solo una ottusa e pervicace persecuzione impositiva aveva condotto alla necessità della pronuncia.

Forse bastava ricordare il vecchio proverbio della tradizione: tra moglie e marito……

 

Gazzetta 10, 01/02/2022

 

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