02 Nov TORNIAMO ALL’ANTICO – LE FONTI DEL DIRITTO (Gazzetta Tributaria n.122/2023)
122 – Le forme di comunicazione “ufficiale” spaziano nei campi più disparati e deve essere esercitata la massima attenzione per rispettare taluni principi.
Dai tempi di scuola emerge il ricordo della costruzione “bifronte” del Codice Civile che inizia con una trentina di articoli (anche se metà sono stati abrogati dal dopoguerra) della parte intitolata preleggi e poi sviluppa tutte le norme ordinarie ricominciando dall’art.1, per cui volendo si potrebbe assumere che nel Codice Civile ci sono due art.1.
Il primissimo articolo (il n.1 originario) della nostra legge pilastro, il CODICE CIVILE, nelle c.d. preleggi, delinea le fonti del diritto.
Secondo il testo nominale del Codice queste sono le leggi, i regolamenti, gli usi.
Forse stiamo assistendo ad una crescita dell’ultima categoria, oppure la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione modifica gli schemi tradizionali, ma siamo in presenza di una incontrollata differenziazione delle forme di disposizioni che assumono le sembianze più difformi.
L’ultima, che provoca questa nota, è data dalla diffusione di un “AVVISO” che compare sul sito della direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero dei Beni Culturali che proroga di circa otto giorni il termine per richiedere un beneficio fiscale (TAX CREDIT LIBRERIE) spettante agli esercenti il commercio di libri.
Siamo in presenza di una norma, certamente benvenuta per chi ama leggere, che interviene sulla riscossione d’imposta – il Tax credit è usufruibile solo in compensazione – che era stato prevista da una precedente legge di bilancio, con tempi e modi di fruizione predeterminati e che vengono modificati da un “avviso” di un Ministero certamente interessato alla cultura ma estraneo alle Finanze, e che comunica con un testo non sottoscritto e non identificato da altri estremi, che compare solo sul sito Internet.
Quindi le fonti del diritto non sono solo le leggi ed i regolamenti; abbiamo recepito a fatica i “comunicati-legge” propri delle Finanze, ed ora anche gli “avvisi” che richiamano più che le leggi il bollettino ai naviganti!
Viene il dubbio che magari tra qualche anno, in caso di contestazione, sarà ben arduo produrre i testi e le norme che hanno consentito un certo comportamento, o che lo hanno escluso!
E la Gazzetta Ufficiale che ci sta a fare? se basta un “avviso”, che compare su di un sito, a determinare sia i comportamenti che, ancora peggio, eventuali esclusioni da benefici a cui si credeva di avere diritto.
Forse dovremmo chiedere che tutta la disciplina delle norme e disposizioni sia regolamentata in modo uniforme, e rivalutiamo l’at.5 dello Statuto del Contribuente che si intitola proprio “Informazione del Contribuente” obbligando alla massima chiarezze a facilità di fruizione delle notizie e disposizioni, sperando che la categoria degli “avvisi” sia lasciata alla Protezione Civile per i casi di necessità di soccorso e allerta!
Gazzetta Tributaria 122, 02/11/2023
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