TERMINE DEL 20 LUGLIO 2023: FACCIAMO BENE I CONTI. LA DILAZIONE NON CONVIENE PERCHE’ È PIU’ CARA DEL MERCATO E DELLE NORME SULLA RISCOSSIONE! (Gazzetta Tributaria n.75/2023)

TERMINE DEL 20 LUGLIO 2023: FACCIAMO BENE I CONTI. LA DILAZIONE NON CONVIENE PERCHE’ È PIU’ CARA DEL MERCATO E DELLE NORME SULLA RISCOSSIONE! (Gazzetta Tributaria n.75/2023)

 

75-Il 30 giugno 2023 scadeva il termine per il versamento delle somme dovute da dichiarazione per le imprese minori e professionisti, ma il rinvio nasconde insidie e penalizzazioni.

 A volte certi provvedimenti, accolti con generale favore, vengono sottovalutati nel contenuto letterale e nella loro effettiva portata, e ci pensa la Gazzetta Tributaria a richiamare alla realtà!

Questo è il caso della “mini” proroga dei termini di versamento, per professionisti e imprese minori che dalla scadenza ordinaria del 30 giugno sono stati spostati al 20/31 luglio prima con il comunicato-legge del 14 giugno 2023 e formalmente con la legge di conversione del D.L. n.51/23, la legge 3 luglio 2023 n. 87, che all’art.4, c.3 sexies ha ufficializzato lo slittamento (in G.U. 5/7/2023).

Probabilmente la soddisfazione per la concessione della proroga – c’è stato chi addirittura ha lodato il MEF perché la proroga giungeva tempestiva, mentre la legge di conversione, che contiene il rinvio, è stata approvata a scadenze già trascorse! – ha fatto sorvolare sugli aspetti finanziari dell’operazione, ed a questo allora ci dedichiamo noi.

Intanto non è frequente che il rinvio di un termine venga ripartito su due intervalli, con una differenza di soli 11 giorni tra le due date; salvo casi specifici e insoliti il panorama di una programmazione finanziaria valuta intervalli almeno mensili, se non trimestrali; se vi sono difficoltà a reperire la liquidità al 20 luglio solitamente anche 11 giorni dopo vi saranno alcune complicazioni.

Ma la sorpresa cresce notando che l’intervallo di 11 giorni comporta un aggravio dello 0,4%; tasso limitato in termini assoluti ma che se rapportato al tempo diviene in ragione di anno del 13%, ben superiore a qualunque tasso di mercato anche per situazioni non facili – il nostro Ministero del Tesoro colloca i titoli di Stato con rendimenti che non arrivano al 6% per le durate pluridecennali.

Sembra che il Ministero abbia voluto castigare i contribuenti che usufruiscono di meno di due settimane di proroga (11 giorni!) inventandosi una “maggiorazione (non viene definito tasso di interesse per evitare accuse di usura!) e che non ha alcun riscontro con le usuali aliquote applicate nel mondo tributario, dove i tassi relativi a ritardate iscrizioni a ruolo, mancato pagamento di importi rateali dovuti, differimento di scadenze ordinarie ecc. variano a seconda dei casi dal 2% semestrale al 5% annuale.

In presenza di somme importanti e di scadenze certe forse vale la pena di negoziare con una banca un differimento di pagamenti di 10 giorni piuttosto che offrire la maggiorazione all’erario.

Un’ultima considerazione, e qui il vostro cronista si arrende: il testo di legge come pubblicato sulla G.U. in merito a questo problema riporta che i versamenti:”….possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”

Quindi è un interesse e non una semplice maggiorazione, e forse deve essere calcolato in ragione di giorno, pari allo 0,036% al giorno o vale il comunicato stampa che definisce l’importo maggiorazione (svincolata quindi dal tempo) e ne dà la misura fissa 0,4%.

Probabilmente sono solo esercizi di interpretazione di una norma che tra pochi giorni sarà nel dimenticatoio, ma quando ci si lamenta della difficoltà a risolvere i problemi che sono nascosti nei provvedimenti non fatti bene non sono affermazioni a vuoto: il contribuente ha diritto di avere norme chiare, lineari e applicabili (e un provvedimento agevolativo non è bello che costi il triplo del mercato!) anche per giungere alla famosa collaborazione!

Gazzetta Tributaria 75, 07/07/2023

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