TEMPUS FUGIT…LA RILEVANZA DEL TEMPO NELLE NOTIFICHE TELEMATICHE (Gazzetta tributaria n.20/2023)

TEMPUS FUGIT…LA RILEVANZA DEL TEMPO NELLE NOTIFICHE TELEMATICHE (Gazzetta tributaria n.20/2023)

20 – La possibilità (ora anche l’obbligo) di usare la PEC per le notifiche di atti, anche nel processo tributario, pone nuovi problemi sulla valutazione del tempo.

 

Un attimo di tregua dal continuo commento sulla legge di bilancio, e indirizziamo i nostri interessi sul fluire del tempo e sulla complessa valutazione che ne dà la Cassazione in una recentissima sentenza, n. 1519 del 18/01/2023

La peculiarità della situazione consente di soffermare l’attenzione al sistema di posta certificata che oramai tutti usiamo nella incosciente leggerezza dei profani.

Il Supremo Collegio, preso atto che il mondo delle notifiche è cambiato con l’avvento della PEC si è interrogato sulla rilevanza della data di effettuazione della notifica, compiendo un interessante excursus nel mondo della validazione del tempo e delle convenzioni internazionali che regolano la materia.

Il caso è dato dal fatto che in una vicenda annosa (redditi 2006 e 2007) l’Agenzia delle Entrate, soccombente nei gradi di merito, presenta ricorso in Cassazione alla fine dell’ultimo giorno possibile.

Probabilmente per un insieme sfortunato di circostanze la ricevuta di accettazione risulta emessa alle ore 00:00:01 del giorno successivo, e la data di spedizione risulta alle ore 00:00:00 di tale giorno.

 

 

Di qui il quesito che si pone anche la Corte direttamente: un giorno finisce alle ore 24:00:00 oppure alle ore 00:00:00 del giorno+1; oppure al contrario se il giorno +1 inizia alle 24:00:00 ovvero alle 00:00:00.

La conclusione, come appariva ovvio, è che il giorno cessa alle ore 24:00:00 e quindi un file inviato per la spedizione alle ore 00:00:00 e accettato alle ore 00:00:01 è nel giorno dopo!

Sembra un’inezia, ma così il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, l’annullamento degli accertamenti diviene definitivo e l’Agenzia viene condannata ad oltre 10mila euro di spese legali.

Come sono lontani i tempi “ordinari” dell’art.147 del Codice di Procedura Civile, che ancora recita che il tempo delle notificazioni (fisiche) non può essere prima delle ore 7 o dopo le ore 21, specchio di un mondo normale in cui il giorno e la notte hanno tempi e scenari differenti (I teenager attuali vivono spesso una realtà invertita, dalle 21 alle 07 del giorno dopo sono in attività, poi catatonici!).

Probabilmente la stessa Agenzia, e l’Avvocatura di Stato si sono trovate spiazzate di fronte alla situazione del “minuto secondo” scappato che travolge l’intera vertenza.

Sul quadrante delle grandi pendole ottocentesche compare la nozione “tempus fugit” e dobbiamo convenire che è vero!

 

 

Gazzetta Tributaria 20, 08/02/2023

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