STUDIO ASSOCIATO APPARENTE: NON C’E’ IRAP (Gazzetta Tributaria 5/2022)

STUDIO ASSOCIATO APPARENTE: NON C’E’ IRAP (Gazzetta Tributaria 5/2022)

5 – Dopo la rigida divisione della finanziaria 2022 tra persone fisiche e non ai fini IRAP deve essere posta attenzione alla sostanza dello studio associato.

 

La problematica IRAP non cessa di proporre stimoli di approfondimento anche alla luce delle infelici innovazioni in materia portate dalla Finanziaria 2022 (Gazzetta Tributaria n.1/2022).

Infatti la rigida distinzione tra esercizio dell’attività da parte di persona fisica o da parte di altro ente, senza valutare l’esistenza della autonoma organizzazione o l’ammontare dell’investimento in beni operativi, con l’assoggettamento al versamento dell’imposta solo da parte dei secondi, rende necessario apprezzare in tutte le sue sfaccettature il concetto di studio associato, o associazione per l’esercizio dell’attività professionale per non aggravare la discriminazione tra professionisti.

Ricordiamo che il primo concetto formale di studio associato risale addirittura al 1939, con la legge 1815, che all’art.1 espressamente afferma che viene regolamentato “L’esercizio associato delle professioni…” con palese richiamo ad una attività congiunta, con scambio di esperienze e funzioni, oltre che con condivisione di risorse.

Secondo un’applicazione letterale della legge IRAP (art.2 D.Lgs. 446) lo studio associato deve essere considerato soggetto di imposta per la sola esistenza della struttura collettiva; la legge di bilancio 2022 ribadisce che solo le persone fisiche non versano le imposte.

Dopo una certa incertezza si è arrivati a ritenere che lo studio associato può avere diverse forme di assoggettamento ad IRAP perché talune attività, squisitamente personali e da svolgere senza struttura organizzativa (incarichi di sindaco o revisore di società ad esempio) possono essere sottratte all’imposizione IRAP se direttamente attribuite ad un socio dello studio associato anche se fatturate a nome dello stesso.

Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione è giunta a superare il termine nominalistico di imponibilità IRAP a prescindere dalla titolarità dei rapporti in capo allo studio associato (ordinanza 39578/2021 del 13/12/2021) ponendo a base della propria decisione la verifica della sussistenza o meno dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

In sostanza potremmo essere in presenza di uno studio associato simulato o apparente!

Sembra si possa affermare, quindi, che sotto la denominazione di studio associato possono esservi professionisti che non hanno in comune nulla, oltre l’indirizzo, che non hanno rapporti di reciproco scambio per l’attività, che non hanno quindi voluto creare e mantenere alcun vincolo associativo, per cui al nome non corrisponde un esercizio in forma associata dell’attività.

Questo assume particolare rilevanza dal 2022 dato che l’assoggettamento a meno a IRAP dipenderà solo dall’esistenza di una pluralità di professionisti uniti o dall’unitarietà del soggetto.

Rimane da valutare ed apprezzare come la “simulazione” del rapporto associativo professionale impatterà pe rle altre imposte dirette!

E’ abbastanza facile prevedere che vi sarà materia per controversie e recriminazioni a non finire!

Da ultimo notiamo una certa accelerazione anche dell’attività della Cassazione, dato che la pronuncia citata riguarda una procedura iniziata nel 2013: otto anni per tre gradi di giudizio non è un tempo indecente!

 

Gazzetta 5, 20/01/2022

 

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