SPESE DI LITE: UNA SANZIONE INDIRETTA? (Gazzetta Tributaria n.82/2024)

SPESE DI LITE: UNA SANZIONE INDIRETTA? (Gazzetta Tributaria n.82/2024)

82 – Una recente ordinanza della Cassazione indica una diversa forma di penalizzazione economica, non si sa quanto rispondente alla legge!

  

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.15784 del 5 giugno 2024, definisce un processo (per altro non edificante per la categoria dei dottori commercialisti) in cui un contribuente aveva ricorso contro la quantificazione delle sanzioni per omessi versamenti di imposte reiterati negli anni dal 2009 al 2013, avendo utilizzato crediti inesistenti in compensazione.

Nei gradi di merito, che lo videro parzialmente vittorioso, il contribuente affermava che avendo affidato gli adempimenti dichiarativi ad un commercialista non si potevano addebitare a lui stesso le sanzioni per le irregolarità riscontrate.

Ricorre in Cassazione l’Agenzia, anche perché la vicenda globale aveva superato i limiti di un singolo cliente ma provocando l’apertura di un procedimento penale.

La Corte di Cassazione da un lato ribadisce un principio già più volte formulato, per cui anche affidando la tenuta della contabilità e la formulazione delle dichiarazioni (con i relativi adempimenti) ad un professionista non viene meno la responsabilità del cliente che deve vigilare sul rispetto delle scadenze e l’esecuzione delle formalità e dall’altro lato, respingendo il ricorso originario del contribuente conferma l’ammontare delle sanzioni che gli erano state comminate (parliamo di milioni) non riconoscendo lo schermo dell’incarico al professionista.

Una consuetudine di esame delle pronunce della Cassazione porta a considerare “normali” la condanna alle spese ed onorari di lite del soccombente (contribuente o Agenzia in genere non fa differenza) in un range che varia tra 3 mila e 5 mila euro.

In questo caso, stante anche l’evidente malafede oltre che del ricorrente anche del del professionista (che a suo tempo era stato sanzionato dall’Ordine, n.d.r.) la parte privata, soccombente, è stata condannata a risarcire l’Agenzia con 18mila euro, somma certamente ragguardevole e assolutamente inusuale!

Viene il sospetto, e forse non è solo supposizione, che la Corte di Cassazione abbia voluto aggiungere un supplemento di sanzione ad un comportamento sicuramente riprovevole usando dell’unico mezzo che la legge affida al giudice di legittimità: la condanna alle spese!

Questo aggravio può costituire anche un altro deterrente verso la proliferazione dei ricorsi, che stanno intasando oltre ogni immaginazione la Cassazione; in ogni caso è una variabile di cui tenere conto valutando l’onere complessivo possibile di una vertenza!

Oltre tutto, dato che la pronuncia della Cassazione è definitiva, la riscossione delle spese a cui si è stati condannati segue solo di qualche giorno il verdetto e quindi aggiunge disagio alla delusione!

 

Gazzetta Tributaria 82, 21/06/2024

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