22 Gen SOCIETA’ ESTINTA E SOCI PRESENTI: LA CATENA DELLE RESPONSABILITA’ (Gazzetta Tributaria n.13/2024)
13 – Una recente pronuncia della Cassazione ripete e conferma l’ orientamento in ordine alla responsabilità degli ex – soci.
Un argomento che continuerà a suscitare interesse e attenzione, anche nei prossimi anni, sarà quello della permanenza di rapporti giuridici in capo ai soci (ex) di una società cancellata dal Registro delle Imprese (ne abbiamo già parlato, da ultimo in Gazzetta Tributaria n. 105/2023).
Torna in argomento anche nel nuovo anno la Corte di Cassazione con l’ ordinanza n.753/ del 9 gennaio 2024 che ripercorre la storia della determinazione di ruoli e responsabilità dei soci e del liquidatore di una società cancellata dal registro imprese e contiene un ampio principio di diritto.
Intanto una breve descrizione della fattispecie: una s.r.l. viene cancellata per esaurimento della liquidazione nel marzo 2010, ma riceve nell’ aprile 2011 un avviso di accertamento relativo all’ anno 2006.
I giudici di merito danno in primo grado ragione al liquidatore che oppone l’ inesistenza di ogni rapporto valido, e in secondo grado all’ Agenzia, affermando la validità della notifica.
Con una articolata pronuncia il giudice di legittimità in terzo grado conferma, in parte, la sentenza di appello ribadendo alcuni punti che debbono essere assunti come fermi, e riassunti nel principio di diritto.
In primis la cancellazione della società dal registro delle imprese fa decadere ogni capacità di agire degli (ex) organi societari, e quindi l’ allora liquidatore non ha veste per agire in giudizio.
La cancellazione della società a seguito della sua estinzione determina un, pur peculiare, effetto di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute dalla società e pertanto ne rispondono (ancorchè nei limiti di quanto riscosso); – principio di diritto affermato in sentenza;
infine la notifica di atti intestati alla società può avvenire validamente all’ ultimo indirizzo conosciuto, o anche indirizzato ad uno dei soci con atto impersonalmente intestato alla società, stante l’insorgenza di questo vincolo para successorio.
Da questo scenario è escluso l’ ex liquidatore che con la cancellazione della società ha perso ogni capacità di agire per la società stessa.
Per fortuna, una volta salvata la forma della notificazione degli atti e della loro intestazione, la Cassazione ribadisce che pur essendovi un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, per le società di capitali (e per i soci accomandanti nelle s.a.s.), la responsabilità patrimoniale è limitata a quanto riscosso dalla liquidazione e non vi è, come per i soci illimitatamente responsabili, una garanzia universale del proprio patrimonio.
E meno male, dato che quella speranza di definizione tombale che si cercava di raggiugere con l’ estinzione della società e la sua cancellazione sembra quanto meno allontanata.
Oltre tutto, pur nella limitatezza della responsabilità, vi sarà in ogni caso in capo al socio l’ onere di difendersi nel contenzioso tributario, e non è detto che ottenga il ristorno delle spese di lite!
Gazzetta Tributaria 13, 22/01/2024
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