SOCIETA’ ESTINTA E RILEVANZA DEL VECCHIO INDIRIZZO. (Gazzetta Tributaria n.92/2024)

SOCIETA’ ESTINTA E RILEVANZA DEL VECCHIO INDIRIZZO. (Gazzetta Tributaria n.92/2024)

92 – Una recentissima sentenza della Cassazione richiama l’ attenzione sulle conseguenze della cancellazione di una società dal registro imprese.

 

 Uno degli argomenti più dibattuti da anni nel campo non solo tributario è la esistenza o meno, e la sua durata nel tempo, di una responsabilità sia formale che sostanziale degli ex organi di una società cancellata o degli ex soci.

Una società commerciale, infatti si estingue per inattività se non deposita il bilancio o per avere completato la liquidazione e viene cancellata dal registro imprese.

I tempi dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche ed eventuali rettifiche delle annualità tributarie sono normalmente più ampi di quelli di una cancellazione della società, e più volte sono intervenuti il legislatore e la giurisprudenza per sottolineare come si esauriscano con certi scarti di anni gli effetti civilistici e fisali della cancellazione.

Da ultimo si sottolinea come le norme attuali differiscano di cinque anni gli effetti fiscali, appunto della cancellazione.

Ma la sentenza che oggi segnaliamo contiene una significativa sottolineatura che merita evidenza: anche dopo la cancellazione della società dal registro imprese la notifica di un atto effettuata presso la (vecchia) sede legale è pienamente valida.

Infatti la sentenza n. 17404 del 24 giugno 2024 della Corte di Cassazione afferma che un atto intestato ai soci di una società estinta e notificato presso la vecchia sede della società mantiene la propria validità per effetto di un fenomeno di tipo successorio che vede i vecchi soci subentrare, sia pure nei limiti della propria responsabilità (illimitata per i soci delle società di persone, limitata ai proventi della liquidazione per i soci di capitali) nelle posizioni sia giuridiche che debitorie della società estinta.

Potremo tornare successivamente su questo aspetto della successione, quasi universale, dei soci, mentre ci preme ora segnalare come tra le righe la Cassazione sviluppi un’affermazione molto importante: sono valide le notificazioni effettuate presso la vecchia sede della società con atti intestati impersonalmente ai vecchi soci – in sostanza è come se la cancellazione non fosse avvenuta.

Ma, mentre i soci rimasti hanno una propria autonomia decisionale, la permanenza della validità della sede cessata è argomento incerto e problematico: molto spesso le società vengono domiciliate presso uno studio professionale che, una volta cancellata la società rinunciano anche alla domiciliazione, con l’effetto che presso il vecchio indirizzo (che rimane valido) non vi è più alcuno abilitato a ricevere gli atti, e in questo periodo di notifiche via PEC per una società cancellata, che chiude anche la PEC, un indirizzo fisico rappresenta l’unica possibilità di ricevere e conoscere atti.

Tra le tante incombenze del liquidatore di società, quindi, vi sarà anche quella di mantenere una acconcia informativa per le notifiche di atti: oltre che “gli esami “del grande Eduardo de Filippo anche “gli indirizzi non finiscono mai!”

 

Gazzetta Tributaria 92, 03/07/2024

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