SI RIPETE IL PROCESSO A GALILEO? (Gazzetta Tributaria n.34/2025)

SI RIPETE IL PROCESSO A GALILEO? (Gazzetta Tributaria n.34/2025)

34 – I rapporti tra processo penale e tributario rischiano di riportare l’ oscurantismo medioevale.

 

 Nella storia dell’evoluzione della conoscenza e della società si ricorda il processo a Galileo Galilei, nella prima metà del 1600, come la vittoria dell’oscurantismo nei confronti dello scienziato che voleva affermare le nuove evidenze moderne che aveva ricavato dai suoi studi.

Speriamo che lo stesso oscurantismo dettato dalla Santa Inquisizione non prevalga anche nel campo penale/tributario, ma una recente sentenza fa sorgere dubbi.

Alla metà del 2024 è stato introdotto nel nostro ordinamento una norma, l’art.21bis nel D.Lgs.74/2000, riportato poi tale e quale nel Testo Unico della Giustizia Tributaria (art.119) di prossima applicazione, che afferma l’efficacia di giudicato in ogni grado della sentenza irrevocabile di assoluzione penale piena a seguito di dibattimento.

Viene specificato, e appare condivisibile, che tale efficacia assoluta è per il caso di pronuncia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Appena dopo pochi mesi dall’emanazione della norma viene emessa una sentenza del Supremo Consesso che mette in discussione tutta questa impalcatura, arrivando ad affermare che la forza di giudicato per le sentenze di assoluzione vale solo per le sanzioni tributarie, ma il giudice tributario è libero di apprezzare o meno il contenuto fattuale della sentenza di assoluzione!

Infatti, con la corposa sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025 (34 pagine!) la Corte di Cassazione arriva a negare la forza oggettiva di una assoluzione perché il fatto non sussiste avvertendo che tale pronuncia vale per escludere automaticamente le sanzioni tributarie, mentre per quanto riguarda l’ambito dell’imposta la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova.

In un passo di questa sentenza viene riprodotta con adesione l’affermazione della sentenza di appello impugnata che recita: “mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza”

Sembra di sentire gli assalti giustizialisti più bui all’epoca di “Mani Pulite” quando si affermava che un innocente era solo un colpevole non ancora raggiunto da condanna!

Proprio un anno fa commentavamo una pronuncia simile della Cassazione (Gazzetta Tributaria n.34/2024) ma allora non era ancora stato adattato l’art.21 bis del D.Lgs 74/2000.

Anche il passare del tempo non porta migliori consigli.

E pensare che lo Statuto del Contribuente, legge di rango costituzionale, afferma la prevalenza del principio di buona fede nei rapporti tra Cittadino e Stato; ora invece siamo alla prevalenza del potere assoluto del “Signore” e se non vi è ancora stata la condanna per evasione non vuol dire che non giungerà!

Ma se un fatto non sussiste come può lo stesso esplicare diversi effetti a seconda che venga valutato da un magistrato penale o da un magistrato tributario?

E se un fatto non sussiste (così afferma la sentenza irrevocabile) come può essere valutato, sia pure a livello di elemento di prova, dalla Corte di Giustizia Tributaria, che diviene spazio per ombre e riesumazioni di elementi non esistenti (il fatto non sussiste!).

E’ probabilmente uno dei momenti di maggiore difficoltà nel percorso che vorrebbe creare un clima di serenità, chiarezza e collaborazione tra Contribuenti e Fisco.

Sembra di vedere l’ombra di Galileo Galilei che, dovendo ammettere le imposizioni del Santo Uffizio, contrarie ad ogni apertura verso una società più vicina alla conoscenza, mormora ..….eppur si muove!

Quattrocento anni dopo il contribuente mormorerà ……eppure non sussiste!

  

 

Gazzetta Tributaria 34, 28/02/2025

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