SENZA “PAPPA” L’IVA E’ PIENA! (Gazzetta Tributaria n.11/2023)

SENZA “PAPPA” L’IVA E’ PIENA! (Gazzetta Tributaria n.11/2023)

11 – L’Agenzia delle Entrate dispone l’assoggettamento ad IVA dei servizi per la prima infanzia anche perché non forniscono il servizio di mensa.

 

Il diritto all’istruzione è un bene fondamentale garantito anche dalla nostra Costituzione che afferma che lo Stato provvede alla sua tutela anche con apposite provvidenze.

L’importanza dell’istruzione è ribadito, a fini fiscali, anche tra l’altro dalla legge IVA che prevede un’apposita esenzione per le attività didattiche di ogni tipo (art. 10 n.21 D.P.R.633/72), e dato che l’analisi pedagogica ha stabilito che sin dai primi anni di educazione si forma l’individuo anche la scuola per l’infanzia e l’asilo nido hanno piena dignità di attività di istruzione e quindi le relative prestazioni sono, generalmente, esenti da IVA.

Ricordiamo, per inciso, che l’esenzione da IVA è un beneficio per il consumatore finale (nel nostro caso i genitori) e non già solo per l’ente che fornisce la prestazione, dato che questi paga regolarmente l’IVA sui propri acquisti ma dovrà poi chiedere il rimborso, non potendo scaricarla sui “clienti”.

Quindi una esenzione IVA si traduce sostanzialmente in un risparmio per le famiglie che portano i bambini al “nido” e corrispondono la retta.

 

 

Con la risposta n. 131 del 20 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha compiuto un’ampia ricognizione delle circostanze di esercizio di una attività di ludoteca e servizi integrativi per l’infanzia ed ha concluso che la mancanza, tra l’altro, del servizio mensa e dello spazio per il pisolino pomeridiano non consentivano di qualificare il servizio svolto come “assimilato a quello proprio dell’asilo nido” e quindi viene negata l’esenzione da IVA, affermando che le prestazioni, che su precisazione dell’ente istante sono a carico dei privati, devono essere soggette ad IVA ordinaria.

Se forse la costruzione normativa proposta è corretta, in quanto la necessità di apposite autorizzazioni e accreditamenti può discriminare la qualificazione degli enti che forniscono il servizio, appare quanto meno singolare che sia elevata a rango di argomentazione fiscale il fatto che venga o no fornita la mensa, che nell’ambito di un progetto educativo è certamente la prestazione più marginale!

E sorprende che venga formulata la discriminante sull’esistenza del servizio di mensa come variabile differenziale, attribuendo appunto allo stesso una valenza educativa: l’essere umano è corpo e spirito, ma per l’Agenzia l’aspetto “fisico” ha la assoluta prevalenza – senza mensa non è proposta scolastica valida.

Forse l’estensore ha un cattivo ricorso della “pappa” dell’asilo e vuole vendicarsi con l’aggravio dell’IVA, che però alla fine colpisce i genitori dei bimbi, magari costretti a rinunciare per l’eccessivo costo!

 

 

Gazzetta Tributaria 11, 23/01/2023

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