SEMPLIFICAZIONE SOLO APPARENTE (Gazzetta Tributaria 43/2022)

SEMPLIFICAZIONE SOLO APPARENTE (Gazzetta Tributaria 43/2022)

43 – La Corte di Cassazione è ritornata sugli obblighi contabili delle imprese minori ribadendo la necessità di analisi.

 

L’impresa minore, e minima, godono di una semplificazione nella tenuta della contabilità obbligatoria, dato che per certe dimensioni di fatturato non sono necessari il libro giornale e il libro inventari, ma solo l’integrazione nei registri IVA dei dati non direttamente riguardanti questa imposta.

Questa semplificazione è accompagnata dall’esonero della tenuta dei libri “sussidiari” – beni ammortizzabili, schede di mastro ecc., ma deve fare i conti con la quantificazione e la dimostrazione analitica delle rimanenze finali.

Con l’Ordinanza 11022 del 5 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito, secondo quanto già affermato in sentenze degli anni precedenti, che l’obbligo di annotazione nel registro IVA-acquisti dell’ammontare delle rimanenze finali non viene assolto solamente con l’indicazione dell’importo delle stesse, ma queste devono essere analiticamente determinate secondo le modalità del D.P.R.597/73 (cinquant’anni fa!) indicando categorie omogenee per tipo e qualità con appositi prospetti anche tenuti separatamente dalle annotazioni sui registri IVA.

Crediamo non siano molte le imprese minori che a fine anno svolgono questa analisi del magazzino, determinando le categorie omogenee per qualità e prezzo e rappresentando le dinamiche delle stesse, ma la Suprema Corte appare inflessibile al riguardo e giustifica un accertamento sulla base degli studi di settore per la mancanza delle analisi di magazzino, condannando i ricorrenti anche alle spese di lite.

Ricordiamo che l’Agenzia ha tempo, mediamente 5 anni, per procedere ad accertamento e quindi può essere opportuna, per le imprese minori, una verifica delle annotazioni, degli anni passati, pena in caso di accertamento una rettifica induttiva.

Dato che le imprese minori sono quelle che registrano un volume d’affari annuo di 700mila euro se operano nella produzione e cessione di beni si può rilevare come una notevole parte delle imprese artigiane e negozi sia ricompresa in questo ambito e quindi il problema è molto diffuso.

L’effetto COVID si è fatto sentire anche in Cassazione perché l’udienza di trattazione di questa vertenza si è svolta nel 2021 ma la sentenza è stata depositata 13 mesi dopo!

 

Gazzetta 43, 03/05/2022

 

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