13 Gen SEMBRA UN CARTONE ANIMATO DI PASTICCIONI! (Gazzetta Tributaria n.8/2025)
8 – Una recentissima ordinanza della Cassazione descrive uno scenario sorprendentemente pasticciato!
A volte anche i commentatori di fatti giuridici si divertono e usano termini insoliti per descrivere i temi da trattare: questo è uno dei casi e perdonate se non vi è un eccessivo rigore normativo.
Dal 2019 il processo tributario deve svolgersi obbligatoriamente in modo telematico, tranne per quanto riguarda l’udienza di discussione; addirittura vi sono perplessità sul linguaggio elettronico da usare (pdf/a oppure eml oppure altra forma) e invece la Suprema Corte ci riporta ad un caso di francobolli e busta che sembra uscito dal secolo scorso (non solo emblematicamente!).
Nel 2020 una contribuente presenta con raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso avverso una intimazione di pagamento per cartelle (presunte non notificate) di oltre dieci anni prima.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce chiedendo l’inammissibilità del ricorso perché non rispetta le forme obbligatorie.
La Commissione Provinciale dichiara il ricorso inammissibile perché non presentato a mezzo PEC.
Appella la contribuente e la Commissione Regionale nel luglio 2022 conferma l’inammissibilità del ricorso e nel merito (!) dichiara la validità delle cartelle e delle intimazioni.
Ricorre in Cassazione la contribuente e la Suprema Corte, con ordinanza n. 585 del 10 gennaio 2025 cassa la sentenza di appello e rinvia alla Corte di Giustizia Regionale, dando sostanzialmente ragione alla contribuente.
Cosa è successo? In primo grado la controparte Agenzia della Riscossione si è tempestivamente costituita per eccepire l’inammissibilità del ricorso, questo però, secondo il consolidato (da decenni) orientamento della Cassazione rende il ricorso non inammissibile ma nullo e sanato dal fatto di avere raggiunto lo scopo – la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto.
Avendo confermato l’inammissibilità del ricorso la CTR non poteva entrare nel merito, e quindi le valutazioni sulle cartelle erroneamente formulate sono cassate e non se ne dovrà tenere nota nel giudizio di rinvio!
Insomma, se si usasse ancora la matita bleu per correggere i compiti avremmo una distesa di colore che neanche il mare è così profondo!
Due considerazioni finali: ma se il ricorso originale è stato presentato per posta come avrà fatto a iscriverlo a ruolo, dato che la cancelleria delle corti tributarie è solo virtuale e se non entri nel SIGIT (sistema elettronico della giustizia tributaria) non puoi muoverti?
E forse anche i giudici della Suprema Corte hanno voluto dare una lezione: ricorso del 2020, due gradi di giudizio nel merito, ottobre 2024 trattazione in Camera di Consiglio a Roma e pubblicazione della ordinanza nel gennaio 2025: a fronte di vertenze che si muovono con la velocità di un bradipo, e magari hanno presupposti ben più consistenti, questa controversia che tutto sommato tratta solo di problemi di forma procedurale scatta come una lepre.
Forse proprio per dare in fretta una lezione a questa congerie di pasticcioni, che non sono su “Scherzi a parte” ma nelle austere aule della Cassazione!
Gazzetta Tributaria 8, 13/01/2025
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