21 Feb SE SI ESAGERA PUO’ VERIFICARSI UN EFFETTO CONTRARIO (Gazzetta Tributaria n.28/2025)
28 – La solidarietà nell’ obbligazione tributaria può vanificare tentativi di escamotage.
Esaminando la giurisprudenza tributaria si ritrovano anche situazioni peculiari che permettono di commentare comportamenti stravaganti e spesso controproducenti.
Il caso di oggi riguarda i benefici prima casa, una delle agevolazioni tributarie più diffuse e gradite per i contribuenti ma soggetta a talune regole inderogabili, tra cui in genere il mantenimento almeno quinquennale della proprietà bene in cui si è stabilita la residenza.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in una significativa riduzione delle imposte sul trasferimento (registro/Iva, ipotecarie e catastali)
Esaminiamo i fatti come risultano dal testo della pronuncia.
Un contribuente acquista insieme con la madre un immobile da adibire a propria abitazione, con le quote dell’1% mamma e 99% figlio (!), e l’atto viene trattato come acquisto agevolato per “prima casa”
Probabilmente questo escamotage è stato voluto per giustificare una sostanziale donazione e comunque agevolare il figlio.
Dopo quattro anni l’immobile viene ceduto senza che il ricavato venga reinvestito in altra abitazione, e l’Agenzia revoca i benefici, applicando anche la prevista sanzione, e chiede l’intero importo dovuto alla madre, comproprietaria e di maggiore consistenza patrimoniale personale.
Dopo due gradi di giudizio nel merito con risultati altalenanti si arriva al Supremo Consesso, che con l’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025 conferma l’operato dell’Agenzia e afferma che la solidarietà fiscale dei comproprietari, nel caso di comunione della proprietà di un bene consente al creditore di agire nei confronti di uno solo dei comunisti, salva la possibilità di regresso del soggetto escusso.
Essere titolare solo dell’1% del bene oggetto dell’agevolazione non consente di pretendere di soggiacere al pagamento solo dell’1% della maggiore imposta dovuta, come sostenuto dalla madre ricorrente.
Quindi è facoltà dell’Agenzia di procedere alla riscossione nei confronti di ciascuno dei partecipanti alla comunione, e verso i terzi la ripartizione delle quote non ha rilevanza.
Il tentativo di evitare l’intero carico tributario giocando sulla esiguità delle ripartizioni di quote, quindi, non ha ottenuto gli effetti sperati.
Forse anche l’entità della ripartizione (tra 1% e 99% vi è un eccessivo disequilibrio!) ha indotto i giudici a penalizzare la mamma ricorrente!
Se si esagera vi possono essere effetti contrari allo sperato.
Gazzetta Tributaria 28, 21/02/2025
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