03 Gen SE IL BUON GIORNO SI PERCEPISCE SINO DALL’ INIZIO. (Gazzetta Tributaria n.3/2025)
3 – Una recentissima ordinanza conferma che l’ Agenzia deve far prevalere la sostanza sulla forma e non negare benefici per ipotetiche violazioni formali.
Il 2025 dovrebbe essere l’anno di avvio operativo della riforma fiscale del terzo millennio con l’intensa opera di riassetto del corpus legislativo che viene posto in essere dal MEF.
Uno dei cardini della riforma dovrebbe essere la prevalenza della sostanza economica e fiscale sulle mere forme dichiarative.
Allora, se il buon giorno si vede dal mattino (così diceva la nonna!) non possiamo che plaudire all’interpretazione che si ricava dalla lettura di una delle prime pronunce della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 22 del 2 gennaio 2025.
La vicenda è emblematica: un gruppo di società, avendone i requisiti, opta per la determinazione dell’imposta di gruppo, attraverso il “consolidato nazionale fiscale” come delineato dagli artt.117segg. del TUIR.
La fattispecie riguarda gli anni 2005/2007.
Per l’anno 2006, durante quindi il periodo obbligatorio di consolidamento, irrevocabile, la capogruppo non ha presentato l’apposito modello dichiarativo supplementare, denominato CNM: tale modello non è una autonoma dichiarazione dei redditi, ma semplicemente riepiloga i dati delle dichiarazioni delle consolidate.
Nell’anno successivo, ancora in regime consolidato, vengono compensate nella dichiarazione CNM le perdite dell’anno 2006, ma l’Agenzia, appellandosi alla mancanza formale della dichiarazione CNM di tale anno nega la deducibilità di tali perdite con un apposito avviso bonario.
La capogruppo aveva presentato una memoria chiedendo la revoca in autotutela della rettifica; segue la cartella di pagamento che debitamente opposta viene annullata in primo grado, e l’annullamento viene confermato in appello.
L’Agenzia allora ricorre in Cassazione, che con l’ordinanza citata non solo conferma le buone ragioni del contribuente, sottolineando come il mod. CNM non sia una dichiarazione fiscale propria, ma solo uno strumento di riepilogo delle poste già dichiarate nelle proprie dichiarazioni da parte delle singole società partecipanti al consolidato, ma impartisce anche una lezione di comportamento all’Agenzia.
Si legge infatti “…. l’Ufficio era stato tempestivamente avvertito della scelta per il consolidato;…..il reddito poteva essere facilmente calcolato dall’Ufficio servendosi delle singole dichiarazioni dei redditi presentate da tutte le società consolidate….”
Più volte nel testo viene ribadito che la mancanza di un elemento solamente formale del rapporto informativo con l’Agenzia non può stravolgere un istituto già consolidato dai comportamenti delle parti.
E una dichiarazione riepilogativa, che non ha quindi alcun valore dichiarativo ma solo di riassunto, non può costituire elemento cardine per la tassazione; quindi la carenza di tale riepilogo rappresenta solo una violazione formale.
Questo ha comportato anche la condanna all’Agenzia alle spese di giudizio!
L’interprete professionale del rapporto con l’Agenzia non può che plaudire, ricordando quante volte si trova, novello Don Quijcote della Mancha, a combattere contro i mulini a vento delle formalità inutili!
E ci auguriamo che questo primo squillo di progresso nel rapporto possa trovare fertile terreno di crescita.
Gazzetta Tributaria 3, 03/01/2025
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