16 Gen SCHERZA COI FANTI E LASCIA STARE I SANTI! (Gazzetta Tributaria n. 8/2023)
8 – La Corte di Cassazione bacchetta duramente l’Agenzia in una controversia contro una congregazione religiosa in materia di “abuso del processo”
Anche a fine anno la Suprema Corte di Cassazione non perde l’occasione per stigmatizzare il comportamento tracotante dell’Agenzia delle Entrate che trovandosi in oggettiva difficoltà adombra addirittura un “abuso del processo” per difendere il proprio accertamento, già annullato.
La vicenda, come è raccontata dall’ordinanza n. 36713 del15 dicembre 2022 della Suprema Corte, si può così riassumere.
Una società commerciale e una congregazione religiosa mettono in atto una serie di negozi giuridici volti a realizzare, con alcuni passaggi societari, il trasferimento di una newco rappresentante un ramo di azienda farmaceutica ad un ospedale gestito dalla Curia Generalizia dell’Ordine.
L’Agenzia presumeva una cessione di ramo di azienda e notificava ad entrambe le parti l’avviso di liquidazione dell’imposta.
La società impugnava l’atto e ne otteneva l’annullamento, con sentenza finale anche di Cassazione che rimetteva alla Regionale della Lombardia per la pronuncia nei confronti della Casa Generalizia.
Nessuno provvedeva alla riassunzione e diveniva così definito l’annullamento.
L’Agenzia richiedeva le imposte all’ente religioso affermando che la Cassazione aveva pronunciato solo sulla domanda della società, e pertanto l’accertamento era pienamente valido e definitivo per il coobbligato.
Con la pronuncia in oggetto la Cassazione stigmatizza il comportamento dell’Agenzia, affermando che la mancata riassunzione di una vertenza è un comportamento “neutro” e non può essere considerato un abuso del processo, ricordando che se vi era tanta attenzione alla ripresa della vertenza la riassunzione poteva essere richiesta anche dall’Agenzia, che è parte come gli altri nel processo, e quindi l’abuso è avvenuto, eventualmente, da parte di questa! Sembra quasi di percepire da parte dell’Agenzia un infantile “non vale!” nella constatazione che la sentenza a favore della società commerciale esplichi i suoi effetti anche a beneficio del coobbligato che non si era particolarmente attivato nelle fasi di merito del processo, con l’effetto di solidarietà bilaterale.
Il risultato è che è stata ribadita la buona ragione della Curia Generalizia dell’Ordine, confermata la validità per tutti i coobbligati della sentenza di annullamento azionata da uno dei litisconsorti; e l’Agenzia è stata condannata a pagare oltre 25mila euro di spese legali, dimensione insolita per la condanna alla parte pubblica!
Per ritornare all’aria citata dal primo atto dell’opera TOSCA: chi scherza con i santi……
Gazzetta Tributaria 8, 16/01/2023
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