SCAPPARE NON VALE! (Gazzetta Tributaria n.69/2025)

SCAPPARE NON VALE! (Gazzetta Tributaria n.69/2025)

69 – Nelle variazioni di domicilio fiscale si deve tenere d’occhio la decorrenza!

A volte vi sono norme di rito, sconosciute ai più, che interferiscono con la successione degli accadimenti nella vita di una persona e possono avere conseguenze tributariamente determinanti.

A livello sistematico il decreto sull’accertamento (n.600/73) prevede agli artt.58 segg una serie di norme sulla rilevanza del domicilio fiscale e delle sue variazioni, e spesso la portata di queste norme viene sottovalutata, o ignorata, dai contribuenti.

Così almeno si deduce, per esempio, dall’esame dell’ordinanza n.5576 del 3 marzo 2025 della Corte di Cassazione che presenta aspetti peculiari.

Un contribuente nel settembre 2012 trasferisce la propria residenza in Ungheria, ma la variazione formale all’anagrafe italiana, con l’iscrizione all’AIRE, avviene nel marzo 2013.

Probabilmente non era stata prestata attenzione al fatto che l’art. 60 del citato decreto 600/73 afferma che le variazioni di domicilio hanno effetto, nei confronti dell’Agenzia, decorsi 30 giorni dall’esecuzione della formalità nazionale, a nulla rilevando che nel frattempo il nostro contribuente fosse stato iscritto tra i residenti del paese estero.

Quindi una notificazione al vecchio indirizzo effettuata prima della decorrenza dei trenta giorni dalla registrazione della variazione formale AIRE italiana si ha per correttamente eseguita anche se è avvenuta a mani del portiere o di un vicino.

Nel caso che ha generato la vertenza in oggetto il contribuente era inseguito da una intimazione di pagamento di quasi due milioni di euro, e questo giustifica la pervicacia nella lotta contro le varie sentenze che, in tutti i tre gradi di giudizio esperiti, gli hanno dato torto riconoscendo valida la notifica italiana nonostante la precedente iscrizione tra i residenti ungheresi.

Il periodo di comporto della variazione anagrafica deve presupporre che il contribuente, nell’intorno del termine di scadenza si faccia parte diligente per verificare se vi sono notifiche “vaganti” perché, come in questo caso, la semplice iscrizione nella popolazione di un altro stato non ha effetto se non trenta giorni dopo la cancellazione dall’anagrafe nazionale!

Come ricordavamo nel titolo scappare non basta fino a che non si consumano i tempi, dilatati, previsti dalla normativa, palesemente a vantaggio del Fisco che per altro rappresenta un interesse collettivo!

Quanto ricordato vale anche nel caso di trasferimento dell’indirizzo nell’ambito del territorio nazionale, e non solo nel caso di spostamento all’estero.

In sostanza l’attenzione del contribuente, nell’intorno del momento del trasferimento deve essere quanto mai viva!

 

Gazzetta Tributaria 69, 17/04/2025

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.