20 Ott RITORNO AL PASSATO – L’AGENZIA PRIVILEGIA LA SOCIETA’ SEMPLICE Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha emanato due risposte ad interpelli confermando il regime di sostanziale franchigia fiscale per le società semplici. (Gazzetta Tributaria Edizione 63/2021)
63 – Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha emanato due risposte ad interpelli confermando il regime di sostanziale franchigia fiscale per le società semplici.
Nella tradizione del diritto commerciale come si insegna nelle migliori università la base della costruzione giuridica dell’universo societario è la società semplice, istituto che ha attraversato tutto l’ultimo millennio sostanzialmente invariato e spesso dimenticato se non addirittura rifiutato dai moderni operatori della consulenza societaria.
Improvvisamente l’Agenzia delle Entrate, con due interpelli dell’8 ottobre 2021, n.689 e 691, ha riportato all’attenzione questo istituto, che occupa solo una quarantina di articoli del Codice Civile, dal n. 2251 al n. 2290 ma che rappresenta la matrice originale di tutte le successive evoluzioni.
Non stiamo a ripercorrere tutte le caratteristiche della società semplice, pronti a chiarire quanto necessario, ma ricordiamo che si tratta di una società perfetta, con il divieto di svolgere attività commerciale ma con tutti i diritti di produrre e ripartire utili.
Proprio questo aspetto ha interessato l’Agenzia che ha ribadito come nella trasparenza della società semplice, che come tutte le società di persone imputa direttamente ai soci il reddito imponibile prodotto, l’eventuale beneficio della esclusione da imposte delle plusvalenze realizzate si mantiene anche in caso di distribuzione degli utili a cascata.
Nella società semplice il possesso ultra quinquennale di un immobile esclude da tassazione l’eventuale plusvalenza realizzata con la vendita e questa esclusione si mantiene anche nella successiva distribuzione ai soci, dato che al momento della vendita la plusvalenza non era imponibile e quindi non imputata per trasparenza ai soci, e al momento della distribuzione non è un reddito di partecipazione mancando appunto la natura di reddito.
L’interpello n. 691 precisa anche che tale sostanziale esclusione da ulteriori imposta vale anche se il socio è un’altra società di persone (nel caso una sas) che quindi riceve solo un importo non imponibile.
L’Agenzia precisa che la natura di provento non imponibile (o esente) nella società semplice vale anche per le holding, che in caso di cessione di partecipazioni sono soggette unicamente ad una imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza e non realizzano quindi un reddito altrimenti imponibile.
Precisa l’Agenzia che il successivo scioglimento della società semplice, con distribuzione dell’intero ricavato ai soci (dedotto quel 26% di imposta sostitutiva) non genera in capo a questi alcun reddito di partecipazione.
Si aprono, quindi, o si riaprono, nuovi scenari sull’utilizzo di questo strumento societario, che presenta tutti i vantaggi della società rispetto alla semplice comunione di beni, e consente spesso anche un risparmio fiscale!
Inoltre è ben noto il vantaggio della società semplice in caso di “sistemazioni successorie”, e la conferma dell’Agenzia sul regime di non imponibilità ribadita dagli interpelli esclude qualunque timore di elusione.
Nuova vita, quindi, per la più antica delle forme societarie.
Gazzetta 63, 20/10/2021
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