02 Dic RISTORI QUATER – PARLIAMO DI RISCOSSIONE Il nuovo decreto legge 157/2020 si occupa diffusamente di problemi di riscossione e rate scadute. (Gazzetta Tributaria Edizione 64/2020)
64 – Il nuovo decreto legge 157/2020 si occupa diffusamente di problemi di riscossione e rate scadute.
Il nuovo (ennesimo!) decreto legge n. 157 subito denominato ”ristori quater” e si badi bene che anche i tre precedenti sono norme di novembre!, si occupa diffusamente anche di problemi di riscossione, con una serie di rinvii e precisazioni sicuramente di favore momentaneo per il contribuente ma che non intervengono nei problemi strutturali della economia.
I rinvii riguardano essenzialmente le rate dovute per la rottamazione ter delle cartelle ed i pagamenti a saldo e stralcio, che dovranno essere pagati non più al 10 dicembre 2020 come era stato previsto con il primo dei decreti emergenziali – Cura Italia – ma al 1 marzo 2021, con la consueta avvertenza che detto termine è tassativo (!) e che allo stesso non è applicabile il c.d. termine di grazia dei 5 giorni di tolleranza.
E’ certamente una agevolazione anche se non si può fare altro che stigmatizzare il comportamento del legislatore che tiene in uno stato di perenne incertezza il cittadino, che non vede termini temporali precisi per il proprio rapporto con la pubblica amministrazione.
Già più volte abbiamo segnalato che un procedimento di congelamento dei debiti tributari con la certezza di una successiva ripartizione in pagamenti pluriennali avrebbe generato minori tensioni e offerto le certezze necessarie per una ripresa operativa.
Il decreto “ristori quater” contiene ancora, all’art.7 una affermazione di principio certamente condivisibile ma lontana dalla realtà: la pretesa di giungere alla “RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE”, che è pura utopia!
La norma riformata prevede comunque la facoltà per i contribuenti di essere riammessi alla rateizzazione per i carichi scaduti senza l’obbligo di saldare le rate scadute; la facoltà di ottenere la dilazione senza particolari presupposti per carichi non superiori a € 100.000,00 (in precedenza erano € 60.000,00); per i contribuenti che non hanno rispettati i termini temporali della rottamazione, pur perdendo i benefici della stessa viene consentita la nuova dilazione dei pagamenti.
Una serie di semplificazioni che sottolineano la preferenza per l’istituto della ripartizione dei debiti in rate, anche numerose; ancora più fondata, quindi, appare la richiesta di formalizzare tale possibilità per un intervallo pluriennale, e non già con rinvio di mese in mese.
Solo a titolo esemplificativo segnaliamo che un contribuente che abbia subito gravi perdite di fatturato nel 2020 ma che intenda correttamente adempiere ai propri impegni nel 2021 si troverebbe a dover pagare:
– entro il 1 marzo alle rate pregresse da rottamazione e saldo e stralcio;
– al 16 marzo ai versamenti di dicembre 2020 rinviati per carenza di fatturato;
– al 30 aprile al pagamento del secondo acconto delle imposte ordinarie 2020
Il tutto in aggiunta alle scadenze ordinarie.
Forse la strada della razionalizzazione è ancora tutta da percorrere.
Gazzetta 64, 02/12/2020
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