RISCOSSIONE AGEVOLATA: FORSE E’ OPPORTUNO CHE INTERVENGA ARIANNA CON IL SUO FILO! (Gazzetta Tributaria n.2/2023)

RISCOSSIONE AGEVOLATA: FORSE E’ OPPORTUNO CHE INTERVENGA ARIANNA CON IL SUO FILO! (Gazzetta Tributaria n.2/2023)

2 – Le norme volte a ridurre la massa di crediti a ruolo non riscossi e le pretese fiscali appaiono di difficile coordinamento.

 

La Finanziario 2023, L.197/2022, dedica un importante spazio, ben 90 commi dell’articolo unico, ai problemi ed alle agevolazione per rimuovere il masso ingombrante dei crediti tributari non riscossi o contestati.

La mitologia racconta che il mitico Teseo, per poter salvare la vita nel labirinto di Cnosse si affidò al filo di Arianna che lo guidò all’uscita: ci riuscì e fuggirono felici e contenti.

Il nostro contribuente ha bisogno della edizione 2023 dello storico filo per riuscire a venire a capo delle norme che dovrebbero agevolare la chiusura delle pendenze a ruolo ma necessitano di una guida per sbrogliare la matassa.

Con molta semplicità ci proviamo anche noi, senza dimenticare un pizzico di ironia.

Intanto la rottamazione delle cartelle di minore importo (comma 222) dovrebbe riguardare solo i tributi erariali iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 che residuano al 1° gennaio 2023 per un importo unitario non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi, sanzioni ed accessori.

 

 

Rimane incomprensibile l’indicazione di una data di inizio del beneficio – se una partita è stata iscritta nel dicembre 1999 non può essere annullata? – e la quantificazione che deve sommare tutte le componenti (capitale, interessi ecc.) e dedurre quanto eventualmente pagato mentre in genere tutte le norme agevolative indicano come parametro di riferimento il solo capitale.

Inoltre si deve avere riguardo alle singole partite e non all’importo complessivo della cartella, con necessità di una separazione complessa.

Per quanto riguarda queste cartelle il comma 223 prevede la sospensione della riscossione per i debiti interessati dal provvedimento, ma non in generale la sospensione dei termini, per cui eventuali azioni già instaurate non sono sospese, a meno che il buon senso non induca il giudice a rinviare la vertenza.

La procedura di annullamento sarà svolta in modo automatico direttamente dall’Agenzia Riscossione, senza la necessità di un intervento diretto del contribuente; sarà buona cura verificare l’esistenza e la chiusura di eventuali pendenze suscettibili di definizione, anche perché non è prevista allo stato alcuna informativa dello stralcio effettuato, che dovrebbe iniziare, e forse concludersi, il 31 marzo 2023.

Vige, naturalmente, il principio che quanto eventualmente pagato negli anni a fronte di queste partite è acquisito in modo definitivo dall’Erario e non può dare luogo a restituzioni; eventuali pagamenti in conto potrebbero avere avuto l’effetto di far scendere l’ammontare complessivo della partita al di sotto dei minimi di intervento (mille euro), consentendo così la definizione.

 

A fine marzo dovremmo sapere anche quale sorte viene riservata alle iscrizioni a ruolo per multe stradali ed altre partite degli enti locali, che dovranno e potranno autonomamente decidere il comportamento da tenere, per evitare gravi conseguenze sui loro bilanci, (come se mantenere crediti evidentemente inesigibili sia una soluzione!).

Un’ ultima nota di colore: è previsto che il MEF rimborsi all’Agenzia riscossione il costo della notifica delle cartelle che vengono così annullate. Il rimborso avverrà in dieci rate annuali – dieci anni – mentre normalmente per il contribuente i pagamenti rateali durano al massimo cinque anni!

Vuolsi così colà dove si puote!

 

 

 

Gazzetta Tributaria 2, 05/01/2023

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