RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: UN PASTICCIO DA FAR VENIRE I “BRIVIDI” (Gazzetta Tributaria n.77/2024)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: UN PASTICCIO DA FAR VENIRE I “BRIVIDI” (Gazzetta Tributaria n.77/2024)

77 – Nell’arco di due mesi la Corte di Cassazione cambia orientamento e il contribuente distratto non sa più come comportarsi.

 

I “bonus edilizi” hanno portato, e proseguiranno ancora chissà per quanto, disastri nelle finanze nazionali, sfiducia reciproca tra istituzioni e cittadini e sospetti generalizzati, anche fuori luogo.

Probabilmente è dovuto a questo clima il voltafaccia della Corte di Cassazione in materia di detrazione degli oneri per riqualificazione energetica, previsti addirittura da una legge del 2006 (ben prima della follia cinque stelle, quindi!).

L’agevolazione impone la comunicazione entro 90 giorni dalla fine lavori all’ENEA delle spese sostenute, adempimento eventualmente ravvedibile in caso di omissione.

Ebbene, la Corte di Cassazione con sentenza n. 7657 del 21 marzo 2026 ha riconosciuto che l’omissione della comunicazione non comporta la decadenza dalla detrazione prevista dalla norma, dato che il controllo della regolarità dei lavori può seguire una serie diversa di strade; due mesi dopo la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15178 del 30 maggio 2024 ha attribuito efficacia istitutiva alla comunicazione, negando quindi la detrazione in caso di omissione.

C’è da notare che la prima sentenza è articolata, con una motivazione che occupa 10 pagine di argomentazioni, mentre la seconda pronuncia, che certamente è figlia delle polemiche di questa primavera sul bonus 110% (che però non ha nulla a che fare con la riqualificazione energetica del 2006!) occupa appena tre pagine, di cui la prima è formale! ed è particolarmente sbrigativa.

E il contribuente non sa come comportarsi, dato che il contrasto di pronunce può si far venire meno le sanzioni per incertezza (sicura), ma potrebbe portare alla perdita della detrazione.

Esiste eventualmente l’istituto della remissione in bonis entro il termine della prima dichiarazione successiva all’adempimento omesso, interpretazione difficile e che richiede un’istruttoria complessa.

Tutto questo perché anche gli Ermellini sono sensibili, sbagliando bersaglio, agli umori della società e le “grida di dolore” del ministro Giorgetti sui disastri del bonus 110% fanno considerare comunque sospetti i benefici per lavori di riqualificazione: una volta si diceva “buttare via il bambino con l’acqua sporca!”

E dalla Cassazione, supremo garante di equità, non ce lo saremmo aspettati!

 

Gazzetta Tributaria 77, 13/06/2024

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.