30 Giu RINVIO DEI PAGAMENTI DELLE IMPOSTE: 20 LUGLIO 2020 Un ennesimo provvedimento di proroga, confuso e limitato che offre una ventina di giorni di rinvio dei pagamenti, sempre nell’incertezza ( Gazzetta Tributaria 40/2020)
40- Un ennesimo provvedimento di proroga, confuso e limitato che offre una ventina di giorni di rinvio dei pagamenti, sempre nell’incertezza.
Ancora una proroga di qualche giorno nel complesso e incerto mondo delle scadenze fiscali, sia per adempimenti che per i versamenti.
Con il DPCM 27/06/2020 sono stati prorogati per i soggetti esercenti attività di impresa e autonomi, esclusi gli imprenditori agricoli, taluni termini di versamento scadenti il 30 giugno 2020 in materia id imposte sui redditi “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto” versamenti che possono essere effettuati al 20 luglio 2020 senza maggiorazioni, o entro il 20 agosto 2020 con la consueta maggiorazione dello 0,4%.
Abbiamo riportato il testo integrale dell’indicazione contenuta nel decreto per segnalare talune particolarità ed estensioni inizialmente non previste.
Il decreto si riferisce ai versamenti senza specificarne la natura: sono quindi comprese le imposte IRPEF o IRES, le imposte sostitutive (cedolare sugli affitti, contribuenti minimi ecc.), le imposte sulla rivalutazioni, le imposte sui beni esteri (IVIE e IVAFE), i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, l’IVA dovuta sugli eventuali adeguamenti agli indici ISA.
E’ dubbio se il rinvio possa applicarsi anche al diritto camerale, che ha scadenza connessa con quella della dichiarazione.
Il rinvio opera solo per i soggetti che hanno un volume di affari 2019 non superiore a € 5.164.569 e vale anche per i partecipanti ad associazioni e imprese che abbiano i requisiti previsti: quindi i professionisti soci di studi associati, i soci di società di persone, il partecipante all’impresa familiare, sempre entro i limiti di fatturato dell’impresa.
Il rinvio opera anche per l’IRAP eventualmente dovuta, ma questa deve essere intesa come un’ipotesi assolutamente residuale perché con il decreto legge n.34 (Rilancio) tale imposta era stata cancellata per il saldo 2019 e acconto 2020, l’unica porta dovuta a seguito della dichiarazione! (tipico esempio che al vertice la mano destra non sa quello che fa la sinistra!).
Infine il rinvio è applicabile, per espressa previsione del decreto anche all’IRES dovuta dalle società; il legislatore sembra non considerare che il D.L.18 (Cura Italia) aveva previsto il rinvio al 30 giugno – generalizzato – per l’approvazione del bilancio per tutte le società di capitali; in questo caso il termine per il versamento dell’IRES è il 31 luglio 2020, e quindi non vi era bisogno del nuovo decreto!
Il comunicato stampa che ha annunciato il decreto di rinvio vuole giustificare tale rinvio con le esigenze dei contribuenti e degli intermediari che per loro operano: forse, più che di spostamenti a “pioggia” e comunicati l’ultimo giorno sarebbe bene che il Governo prevedesse una ristrutturazione pluriennale del debito tributario maturato in questi mesi di sofferenza anche economica (molti paesi occidentali hanno deliberato di spalmare su cinque anni il debito tributario accumulato!).
Invece siamo alla quinta edizione di un rinvio solo per alcuni giorni e limitatissimo nell’oggetto (ricordiamo che il primo decreto di marzo prevedeva un rinvio irridente di 6 gironi!) senza consentire di programmare una stabile politica finanziaria.
Infine, in questo periodo di difficoltà generalizzata il Ministero ribadisce che in caso di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza il versamento può essere effettuato con una maggiorazione dello 0,4 a titolo di interesse. Questo equivale ad un tasso annuo del 5%, certamente rilevante e fuori mercato, particolarmente in un periodo di economia perturbata. Sembra una disposizione in contraddizione con gli intenti di aiutare i contribuenti.
Gazzetta 40, 2020
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