RIMBORSO SPESE AL PROFESSIONISTA: GRANDE CAUTELA! Il tema del trattamento fiscale del rimborso spese al lavoratore autonomo è da sempre uno dei più incerti nel campo delle buone pratiche tributarie, e la Cassazione aggiunge la sua recente interpretazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 75/2021)

RIMBORSO SPESE AL PROFESSIONISTA: GRANDE CAUTELA! Il tema del trattamento fiscale del rimborso spese al lavoratore autonomo è da sempre uno dei più incerti nel campo delle buone pratiche tributarie, e la Cassazione aggiunge la sua recente interpretazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 75/2021)

75 – Il tema del trattamento fiscale del rimborso spese al lavoratore autonomo è da sempre uno dei più incerti nel campo delle buone pratiche tributarie, e la Cassazione aggiunge la sua recente interpretazione.

Particolarmente nel mondo del lavoro autonomo, ma non solamente in questo, è rilevante il problema del corretto trattamento fiscale delle spese anticipate per il cliente e rimborsate.

Imposte, diritti di cancelleria, bolli, diritti doganali e tante altre fattispecie possono alimentare questo scenario di movimenti finanziari che non producono reddito ma che debbono essere adeguatamente registrati per non trovarsi a scontare imposte ingiustificate.

La legge IVA all’art.15, c.1 n.3 esclude dal computo della base imponibile il rimborso delle somme anticipate in nome e per conto della controparte “purchè regolarmente documentate”; l’art.54 del TUIR in vari punti del testo esclude dal novero dei compensi i rimborsi analitici.

La tentazione di registrare introiti non soggetti ad IVA ed esclusi da IRPEF, e dalla relativa ritenuta, spesso induce a trascurare le formalità che la prassi impone, e da ultimo pochi giorni fa si è conosciuta una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, n. 36584 del 25/11/2021 che è tornata a ribadire la necessità della documentazione.

In relazione al lontano 2007 veniva rettificato il reddito imponibile di uno studio notarile considerando come ricavi omessi rimborsi spese “anticipate” ma non riconosciute come vere e proprie anticipazioni escluse.

Le fatture a suo tempo prodotte all’Agenzia in taluni casi rappresentavano come non imponibile una somma superiore a quella documentata, in altri casi una somma inferiore.

La Cassazione ha ribadito che “presupposto indispensabile per l’esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile è che le stesse siano regolarmente documentate” e quindi anche la produzione di documentazione eccedente all’importo indicato costituisce presupposto di rifiuto dell’esclusione.

Le conseguenze della documentazione carente sono molto rilevanti; ai fini IVA se non si tratta di anticipazioni escluse, dato che l’importo è stato incassato, si tratta di ricavi omessi e non fatturati; ai fini IRPEF sono maggiori ricavi non dichiarati, che generalmente rappresentano l’intero imponibile non conoscendo costi specifici da dedurre!

Nel nostro campo professionale specifico viene alla memoria quante volte il contenzioso tributario richiede il versamento di contributi unificati per migliaia di euro, e ben di rado il cliente è in grado di provvedere direttamente al pagamento; errori nella documentazione delle anticipazioni possono rappresentare un effetto boomerang con conseguenze iperboliche in termini di imposte e sanzioni.

 

Gazzetta 75, 09/12/2021

 

No Comments

Post A Comment