16 Mag RIMBORSO IRAP E LAVORO AUTONOMO: LE RESISTENZE CONTINUANO (Gazzetta Tributaria 48/2022)
48 – La Corte di Cassazione per l’ennesima volta torna sul tema dell’assoggettamento ad IRAP dei redditi da lavoro autonomo con una sentenza ”antologia”.
La disciplina del rimborso dell’IRAP che si assume indebitamente versata è un campo produttivo di frutti ripetuti, e anche la Corte di Cassazione ha sentito il bisogno, con la recente sentenza n.13331 del 28 aprile 2022, di richiamare una rassegna di precedenti per metter un punto forse fermo sulla base dei precedenti (nella motivazione, infatti, la sentenza esordisce citando in ordine i principi di diritto di cinque sentenze che spaziano dal 2017 ad oggi, una vera e propria antologia delle precedenti pronunce in merito).
L’argomento, già ben approfondito altrimenti anche sulla nostra Gazzetta, è rappresentato dalla esclusione da imposta dei compensi per la carica di sindaco percepiti da un Commercialista che è socio di uno studio associato.
Il contribuente aveva avuto ragione in entrambi i gradi di giudizio di merito, che riconosceva il diritto al rimborso dell’IRAP versata in relazione ai compensi quale sindaco di società, compensi che costituivano la quasi totalità del suo ricavo.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione perché riteneva che il contribuente non avesse dimostrato l’inesistenza dell’autonoma organizzazione nella sua struttura professionale e la Suprema Corte, sembra quasi spazientita, in tre pagine della motivazione richiama tutti i precedenti che affermano l’esclusione da IRAP dei compensi sindacali, formulando un articolato principio che ribadisce a chiare lettere come non possa essere richiesta prova alcuna per l’esclusione dei compensi da sindaco; vi è però la complicazione della commistione, sia pure per quote minori, nel reddito del commercialista di altri proventi professionali (la CTR afferma che i redditi percepiti ….derivavano…per la quasi totalità) e questo consente alla Cassazione di rilevare che su tale aspetto anche la CTR, favorevole al contribuente, non aveva accertato l’inesistenza assoluta della autonoma organizzazione.
Basta questo aspetto marginale per consentire alla Cassazione di cassare con rinvio la sentenza, con la complicazione per il contribuente di dover riassumere il processo avanti la CTR, con tempi e spese ulteriori.
Speriamo di essere in grado, tra qualche anno, di comunicare che il rimborso è stato definitivamente approvato, ma intanto dobbiamo registrare la strenua difesa dell’Amministrazione verso un tributo pressoché agonizzante (per quanto riguarda i professionisti e lavoratori individuali) che richiede defatiganti attività al contribuente per ottenere ragione di diritto.
Non rimane che sperare nell’abolizione, sempre annunciata, ma per ora a livello di chimera, dell’imposta IRAP!
Gazzetta 48, 16/05/2022
No Comments