Rimborsi di imposte e diniego: leggere tra le righe! Un rimborso parziale rappresenta anche un rifiuto espresso per la differenza non erogata, con conseguenze processuali rilevanti. (Gazzetta Tributaria Edizione 58/2020)

Rimborsi di imposte e diniego: leggere tra le righe! Un rimborso parziale rappresenta anche un rifiuto espresso per la differenza non erogata, con conseguenze processuali rilevanti. (Gazzetta Tributaria Edizione 58/2020)

58 – Un rimborso parziale rappresenta anche un rifiuto espresso per la differenza non erogata, con conseguenze processuali rilevanti.

 

A volte ricevere un rimborso dall’Agenzia delle Entrate fa talmente piacere che si vede diminuire l’attenzione sulle formalità eventualmente connesse.

Ce lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 23157 del 22/10/2020 che afferma un principio generale da tenere a mente e ricordare sempre: quando a seguito di una domanda di rimborso viene erogata una cifra differente (minore) rispetto a quanto richiesto siamo in presenza di un rifiuto tacito del rimborso non eseguito, e quindi il termine per richiedere la differenza è di sessanta giorni dalla comunicazione!

Nell’attività normale quotidiana a fronte di una richiesta di rimborso parzialmente eseguita si ritiene di poter azionare l’ulteriore importo non ricevuto nei normali termini di decadenza quinquennali.

In materia tributaria, invece, la Cassazione ricorda nella sentenza in commento che l’art.21 del decreto sul Processo tributario stabilisce che il provvedimento di rimborso parziale di quanto richiesto costituisce rifiuto tacito per la differenza e che tale rifiuto deve essere eventualmente impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Una volta decaduto tale termine non potrà essere presentata una nuova pratica di rimborso anche azionando prima la domanda di restituzione prevista dallo stesso art.21/546.

La pratica professionale insegna che molto spesso i rimborsi vengono gestiti dalla contabilità dell’impresa, e solo dopo qualche tempo dell’avvenuto accredito viene informato il professionista che aveva curato la vertenza.

La sentenza in oggetto deve fungere anche da stimolo perché la gestione non solo contabile, ma anche processuale del rimborso venga svolta con la massima urgenza (per curiosità riferiamo che nella causa in oggetto una banca centrale – ICCREA – ha perso una quota di rimborso perché dopo anni dall’avvenuto incasso parziale ha chiesto l’accredito della differenza: anche i grandi contribuenti vengono presi in castagna!).

Oltre tutto, nel caso trattato, la banca che era solo resistente avendo vinto in appello, è stata condannata ad una dimensione di spese legali rilevante!

 

Gazzetta 58, 13/11/2020

 

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