10 Nov REPETITA IUVANT – PURCHE’ SI ASCOLTI! Con molta pazienza, e sembra che oramai questa sia agli sgoccioli, la Cassazione torna sulla deducibilità assoluta dei costi di sponsorizzazione a favore delle società sportive. (Gazzetta Tributaria Edizione 68/2021)
68 – Con molta pazienza, e sembra che oramai questa sia agli sgoccioli, la Cassazione torna sulla deducibilità assoluta dei costi di sponsorizzazione a favore delle società sportive.
Anche in piena estate la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità, quale costo pubblicitario, delle spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche come previsto dalla legge 289 (art.90) del 2002 e generalmente rifiutato dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti l’ordinanza n.21452 del 27/07/2021 deve affrontare il ricorso dell’Agenzia che si oppone alla riconosciuta deducibilità pronunciata nei due gradi di merito per spese di sponsorizzazione sostenute da una ditta individuale nel 2006 e 2007 a favore di società sportive di dilettanti e nei limiti quantitativi (€200.000/anno) previsti dalla norma.
Anche nel ricorso in Cassazione vengono avanzate le contestazioni sulla congruità e sulla inerenza di tali spese, obbligando la Suprema Corte a ripetere per l’ennesima volta i principi generali.
Nella sentenza troviamo, a pag.7, una affermazione quasi spazientita, che riportiamo integralmente: “Neppure…….. è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione …….”; inoltre la pronuncia indicata ribadisce, con chiarezza, che correttamente la Corte di Merito ha ritenuto del tutto irrilevante ogni valutazione circa l’inerenza e congruità del costo di sponsorizzazione che viene riconosciuto integralmente deducibile.
Una ennesima conferma che la politica fiscale di sostegno allo sport dilettantistico non ammette deroghe, e che la legge 289/2002 ha piena e completa applicazione nel modo dei costi di pubblicità, interamente deducibili!
Sembra incredibile che dopo tanti anni si debba tornare a commentare prese di posizione aprioristiche dell’Agenzia che non vuole ammettere che certi dogmi (l’inerenza!) sono superati dal legislatore! Speriamo che l’ennesima condanna alle spese di lite dell’Agenzia possa servire quale deterrente per altre liti (per altro le complesse vicende dell’IRAP sui piccoli imprenditori e consulenti finanziari raccomanda di non abbassare mai la guardia!)
In ogni caso, purtroppo, si deve notare che le vicende di cui si tratta sono avvenute nel 2006/2007 e la sentenza finale arriva quindici anni dopo – lasciamo ad altri il commento.
Gazzetta 68, 10/11/2021
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