17 Gen REDDITO DI PARTECIPAZIONE E AUTONOMIA DEGLI ACCERTAMENTI (Gazzetta Tributaria n.11/2024)
11 – Una fattispecie insolita avanzata dalla Cassazione crea una nuova categoria di atti impugnabili.
Tutti gli studiosi della materia tributaria hanno imparato, sin dai primi passi, che ai fini delle imposte dirette la rettifica dell’imponibile può avvenire con l’accertamento analitico nella normalità dei casi, con accertamento induttivo in talune circostanze, con accertamenti d’ufficio se la dichiarazione è omessa, con accertamento sintetico se legato al “tenore di vita” e comunque con accertamento parziale se possono esservi nuovi aspetti da approfondire (artt. 37 – 41 D.P.R.600/73).
Dopo cinquant’anni, e quando il decreto sull’accertamento si avvia alla pensione dato che viene sostituito dai nuovi decreti delegati della riforma Leo veniamo a conoscenza di una nuova categoria di accertamenti, con una sorta di “gerarchia” negli atti: l’accertamento principale e l’accertamento ulteriore.
La precisazione è contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 736 del 9 gennaio 2024, che riguarda un caso di rapporti tra accertamento alla società e reddito di partecipazione dei soci e viene a complicare, ed affollare, un campo già complesso e dalle implicazioni diverse.
Vediamo di chiarire la fattispecie: riguardo una società di capitali a ristretta base sociale viene emesso l’accertamento in rettifica del reddito della società e conseguentemente quello riferito al socio in relazione al reddito di partecipazione derivante dal maggior imponibile della società.
L’accertamento alla società viene dichiarato nullo per problemi di tempestività della notifica; l’accertamento al socio che normalmente si sarebbe considerato conseguente viene annullato in primo e secondo grado ma la Cassazione, con la pronuncia in commento, rinvia al merito la valutazione della situazione affermando un principio di diritto in cui si specifica:
tra l’avviso di accertamento notificato ad una società di capitale e l’avviso di accertamento notificato al socio NON si configura alcun rapporto né procedimentale né formale tale per cui il secondo trova causa nel primo.
Nell‘ordinanza si specifica che l’accertamento alla società è definito “principale” e seguirà la propria funzione e collocazione contenziosa; l’accertamento al socio è definito “ulteriore” e viene ad acquisire una completa autonomia anche processuale, per cui l’annullamento dell’accertamento principale non comporta in modo automatico la invalidità dell’accertamento “ulteriore”.
Dovrà essere valutato con il massimo approfondimento l’efficacia di una simile pronuncia, che potrebbe comportare, come diretta conseguenza, che anche il socio, in sede di impugnativa dell’accertamento “ulteriore” deve contestare la rettifica del reddito della società e può farlo proprio perché, secondo questa insolita pronuncia del Supremo Collegio, non vi è alcun condizionamento tra i due momenti.
Ma allora questo vuol dire che anche l’accertamento “ulteriore” non può limitarsi a citare per relationem l’accertamento alla società, ma deve contenere tutti gli elementi per valutare la rettifica del reddito della partecipata, dato che secondo le norme sul contenzioso, come introdotte dal’art 7 bis della legge 212/2023 e la necessità della motivazione rafforzata dell’accertamento impone di esplicitare tutti gli elementi di valutazione.
Sembra una grave complicazione che forse sarà spazzata via dalla riforma che sta arrivando ma che presenta aspetti oscuri e imprecisi, e di cui non sentivamo bisogno.
Gazzetta Tributaria 11, 17/01/2024
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