20 Lug QUO USQUETANDEM ABUTERE, IRAP…… (Gazzetta Tributaria n.81/2023)
81-Dal 2022 l’IRAP non riguarda più i professionisti individuali, ma intanto fioccano pronunce, anche contradditorie, in relazione a questo contestato tributo.
Antichi ricordi di liceo riportano alla memoria l’invettiva, passata alla storia, che Cicerone rivolse in Senato a Catilina: “Ma fino a quando abuserai nella nostra pazienza!” e crediamo che lo stesso potrebbe essere indirizzato alla fastidiosa querelle sull’IRAP e lavoro autonomo.
In due giorni la Cassazione ha depositato due ordinanze di contenuto parzialmente opposto, la prima favorevole all’esclusione da IRAP dell’attività di un medico che si avvale anche di un altro professionista, la seconda che respinge la richiesta di rimborso dell’IRAP di un artista, membro di un trio, che si appoggia ad un agente.
Si tratta comunque di singoli soggetti esercenti arti e professioni, ma viene valutata diversamente sia l’attività prestata che la struttura collaterale come autonoma organizzazione.
Nella prima pronuncia in ordine di tempo: Cassazione n. 20859 del 18 luglio 2023 viene affermato un interessante principio di diritto che può condizionare tante situazioni, anche di rimborso: “in tema IRAP non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione laddove il contribuente nello svolgimento dell’attività di medico, si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici”.
Questo significa che il concetto di autonoma organizzazione “differenziale” non sussiste per il solo fatto di avere la collaborazione di altri (oltre alla segretaria), ma si deve avere riguardo anche alla specificità della prestazione svolta e la sua necessità.
Il giorno dopo la stessa Corte di Cassazione deposita l’ordinanza n. 21338 del 19 luglio 2023 che nega il rimborso IRAP ad un attore in quanto lo stesso si avvaleva dell’opera di un agente per l’acquisizione di scritture, agente rappresentato da una società semplice di cui era socio, e perché operando l’attore generalmente in un trio non vi era la caratteristica dell’individualità.
Quest’ultima affermazione suscita particolare interesse, in quanto un complesso artistico formato da più soggetti ma che si presenta unitario: si pensi al Quartetto Certa degli anni ’50, o al trio Aldo, Giovanni e Giacomo oggetto dell’ordinanza in esame, viene assunto dalla Cassazione come ente economico collettivo, e in quanto tale soggetto IRAP non solo nel passato ma anche ora, stante la collocazione pluralistica e l’abolizione dal 2022 dell’IRAP solo per i soggetti individuali.
Eppure i vari componenti il gruppo sono contribuenti autonomi, e non vi è una tassazione quale “società artistica di fatto!”
E allora ci uniamo a Cicerone per dire: ma fino a quando IRAP abuserai della nostra pazienza!
Gazzetta Tributaria 81, 20/07/2023
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