24 Apr QUANDO VINCONO LE COMPLICAZIONI BUROCRATICHE. (Gazzetta Tributaria n.54/2024)
54 – L’Agenzia delle Entrate pretende formalità “medioevali” per la conservazione di documenti contabili.
A volte la quotidianità degli adempimenti operativi presenta una immagine di società completamente diversa (e generalmente peggiore!) di quello che si auspica a fronte delle evoluzioni tecnologiche delle varie attività.
L’informatica, in tutte le sue forme, sta prendendo piede e progressivamente sostituendo le tradizionali “scartoffie” che per decenni hanno rappresentato il mondo dei contabili e degli addetti agli uffici amministrativi, ma qualche elemento di consuetudine cerca di rallentare l’evoluzione!
Però vi sono colpi di coda della tradizione che provano ad arretrare il cammino verso la modernizzazione delle procedure e l’Agenzia delle Entrate è maestra nel proporre questi modelli.
L’ultimo esempio è rappresentato dalla risposta n. 98 del 23 aprile 2024 con la quale viene sostanzialmente impedita la conservazione telematica degli estratti informatici di documenti di trasporto (ai fini IVA il biglietto di trasporto ha la stessa rilevanza della fattura, e costituisce presupposto per l’annotazione, anche riepilogativa, sui registri IVA corrispettivi).
E’ evidente che i biglietti di viaggio sono emessi in grande numero dal vettore, e la loro conservazione diventa macchinosa ed ingombrante; oltretutto le informazioni che possono offrire singolarmente sono ben poche; ecco che la stabile organizzazione nazionale di una compagnia aerea straniera ha chiesto se la conservazione di un file riepilogativo mensile che rappresenti la sommatoria del contenuto di ciascun biglietto di trasporto (che viene emesso in formato elettronico) rappresenta una valida modalità di assolvimento degli obblighi documentali.
L’Agenzia, con la risposta ad interpello sopra citata nega tale possibilità ricordando che gli estratti informatici di documenti obbligatori sono validi solo se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale.
Ci immaginiamo un notaio che verifica i singoli biglietti di trasporto riepilogati nel file, magari migliaia ogni mese!
Quindi, negando validità probatoria agli estratti informatici dei file riepilogativi dei biglietti emessi si obbliga la compagnia a mantenere le registrazioni analitiche, con una assurda complicazione sia di volumi di dati conservati che di accesso alle varie archiviazioni, mentre appare difficilmente apprezzabile il beneficio che può avere l’Agenzia ai fini d controllo e rettifica.
Oltretutto vi sono svariati linguaggi informatici che rendono immutabile il testo archiviato, e anche nel processo tributario (che ora prevede solo passaggi informatici nella creazione del fascicolo di causa) l’utilizzo di un’apposita procedura rende definitivo e inattaccabile il testo che viene depositato.
Ma questo evidentemente non basta all’Agenzia per dare valore probatorio ad un file di riepilogo di biglietti di trasporto (!) e se questo non è attestato da un pubblico ufficiale non vi è alcuna validità!
Benvenuti nel medioevo del terzo millennio, e forse non basterà la riforma tributaria a far compiere il salto fino ad un futuro meno bizantino!
Gazzetta Tributaria 54, 24/04/2024
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