QUANDO SI PRETENDE TROPPO……MAGARI NON RESTA NULLA! (Gazzetta Tributaria n.32/2025)

QUANDO SI PRETENDE TROPPO……MAGARI NON RESTA NULLA! (Gazzetta Tributaria n.32/2025)

32 – Un insolito caso di liquidazione di condono a favore del contribuente.

 

 Negli ultimi anni si sono succedute tante situazioni di agevolazioni e condono (rottamazione, annullamento, condono con versamento parziale ecc.) che si potrebbe creare un apposito testo unico!

Posto che non è escluso che vi possa essere in tempi non lontani un’altra occasione la pronuncia in oggetto merita ogni attenzione per consentire corrette valutazioni.

Con la sentenza n. 4613 del 21 febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la ragione del contribuente affermando la prevalenza del valore letterale della norma rispetto ad una interpretazione più pragmatica a favore del Fisco.

I fatti sono i seguenti:

In relazione all’anno 2014 una società ha ricevuto un avviso di accertamento che rettificava una componente di costo, considerata indeducibile; la società versava un importo pari a 1/3 delle sanzioni a titolo prudenziale definibile e ricorreva sull’accertamento dell’imposta; successivamente chiedeva la definizione della controversia pendente ai sensi della legge 197 del 2022 (definizione con il versamento di un piccolo importo sulla lite) e chiedeva di computare in conto del dovuto l’importo pagato per la definizione delle sanzioni.

L’Agenzia negava la chiusura agevolata della lite in quanto non vi era stato il pagamento della quota di “transazione” a titolo di tributo.

I ricorsi e appello della contribuente in primo e secondo grado venivano respinti dalle Commissioni di Merito, sulla convinzione che le somme versate a titolo di definizione delle sanzioni non avessero natura di pagamento del tributo.

In sede di ricorso in Cassazione la società ottiene ragione perchè la sentenza indicata riconosce la prevalenza del tono letterale della norma: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio

La precisazione “a qualsiasi titolo” viene interpretata dai Giudici di Roma come utilizzabilità in ogni caso di quanto versato in relazione alla controversia in corso di definizione, e quindi che la transazione delle specifiche sanzioni sull’accertamento oggetto del condono hanno comportato un versamento relativo a quel giudizio pendente.

Oltre tutto l’Agenzia è stata anche condannata a pagare sostanziose spese legali!

E’ significativo che nel testo della sentenza si faccia ancora riferimento all’obbligo di comportarsi con buona fede(!), principio spesso dimenticato.

Se fosse stato riconosciuto il diritto del contribuente allo scomputo delle sanzioni l’Agenzia avrebbe risparmiato le spese legali, e bontà loro che avendo il patrocinio dell’Avvocatura di Stato non deve remunerare i propri difensori.

Un vecchio adagio recitava: Chi troppo vuole……

 

Gazzetta Tributaria 32, 24/02/2025

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