QUANDO SI ESAGERA: DA UNA PARTE E DALL’ALTRA! (Gazzetta Tributaria n.17/2024)

QUANDO SI ESAGERA: DA UNA PARTE E DALL’ALTRA! (Gazzetta Tributaria n.17/2024)

17 – Due recentissime pronunce di valenza opposta suggeriscono una valutazione degli eccessi nelle diverse pretese.

 

 La Gazzetta Tributaria è convinta sostenitrice del principio di buona fede nei rapporti tra Amministrazione e Contribuente, e quindi la sua violazione deve essere stigmatizzata, chiunque sia l’autore; i due casi che commentiamo sono emblematici della scarsa attenzione che viene riservata per questa essenziale componente del rapporto civile.

Da un lato l’ordinanza della Cassazione n. 2635 del 29 gennaio 2024 afferma che l’Agenzia può anche smentire se stessa senza che questo comporti attenuazioni delle sanzioni al contribuente; dall’altro lato sempre la Suprema Corte, con l’ordinanza n.1696 del 16 gennaio 2024 respinge la richiesta di risarcimenti di un contribuente che pretendeva dall’Agenzia adempimenti non dovuti chiedendo le spese di lite.

Due esagerazioni che hanno suscitato, come ogni comportamento eccessivo, un sentimento di rifiuto.

Nel primo caso a seguito di una comprovata violazione dell’obbligo di emettere gli scontrini veniva contestata al negoziante  la sanzione ex art.16/472 con l’indicazione che in caso di definizione agevolata non vi sarebbe stata la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio; il contribuente aderiva  al verbale ma egualmente veniva disposta la chiusura temporanea; a seguito di contestazione la Cassazione, con la pronuncia indicata confermava la legittimità della sanzione perché è prevalente il principio della indisponibilità della pretesa tributaria! e quindi l’Agenzia non avrebbe dovuto promettere l’esclusione della chiusura.

Dato che con la riforma tributaria è stato rafforzato anche lo Statuto del Contribuente che contiene espressamente questo principio del legittimo affidamento non possiamo che augurarci che si arrivi veramente ad un concetto di collaborazione, al di fuori dalle pastoie formali!

L’ordinanza di metà gennaio stigmatizza, invece, il comportamento di un contribuente che pretendeva rimborsi fuori luogo: in una controversia su reddito di una società di persone e dei soci mentre uno dei due soci aveva contestato, sino alla Cassazione, la pretesa, l’atro socio aveva validamente applicato il condono del 2018 definendo quindi l’intera controversia prima del deposito della sentenza di Cassazione riguardante il primo socio.

Questi, pretendendo la mancata produzione in Cassazione da parte dell’Agenzia dell’atto di definizione chiese il ristoro delle spese di lite cui era stata condannata l’Agenzia ma con sentenza depositata dopo la definizione per condono (sentenza che quindi è giuridicamente inesistente!).

La Cassazione, riconoscendo la situazione come decritta, non solo annulla la pretesa ma condanna l’incauto contribuente alle spese di lite a favore dell’Agenzia, data l’inconsistenza della pretesa; e probabilmente al ricorrente è andata bene perché avrebbe potuto anche essere sanzionato per lite temeraria!

La nuova riforma fiscale è già stata formulata, ma vi è sempre tempo per gli aggiustamenti e le messe a punto “in itinere” e riteniamo che cercare di evitare che si verifichino situazioni come quelle descritte non potrebbe fare altro che migliorare il clima dei rapporti tra le parti, e quindi in sostanza la nostra stessa società!

 

Gazzetta Tributaria 17, 30/01/2024

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.