QUANDO LE SEMPLICI RITENUTE NASCONDONO PROBLEMI BEN MAGGIORI. (Gazzetta Tributaria n.40/2025)

QUANDO LE SEMPLICI RITENUTE NASCONDONO PROBLEMI BEN MAGGIORI. (Gazzetta Tributaria n.40/2025)

40 – La fantasia dei contribuenti non si esaurisce mai, e rischia di generare veri e propri baratri di inadempimenti!

 

 Una risposta dell’Agenzia ad un quadro “insolito” proposto da un contribuente permette di conoscere una realtà che rappresenta un catalogo degli errori, con conseguenze inimmaginabili.

Lo scenario descritto dalla risposta n. 68 del 7 marzo 2025 è il seguente: una società è in concordato preventivo e ha eseguito un riparto parziale pagando i creditori privilegiati, dipendenti e professionisti, sulla base degli importi che costoro avevano indicato e per cui erano stati ammessi nell’elenco dei creditori.

Alcuni di questi avevano in itinere ceduto i propri crediti ad una società finanziaria terza che corrispondendo il prezzo del credito acquistato aveva effettuato, in relazione al valore convenuto, la ritenuta fiscale(?).

La società in concordato ora chiede se avendo eseguito il riparto dei crediti privilegiati deve effettuare la ritenuta sui compensi, ed a nome di chi.

Pensiamo che ricevendo questa richiesta di interpello alla sede dell’Agenzia siano trasecolati, ma poi con fredda lucidità viene formulata una complessiva risposta che, per altro, probabilmente genererà una ulteriore serie di problemi.

Infatti l’Agenzia precisa, anche se non avrebbe dovuto essercene bisogno, che una volta acquistato il credito dal professionista che si era insinuato, la società finanziaria diviene sì titolare di un certo importo di credito ma questo non ha più natura di corrispettivo per lavoro autonomo, ma è una posta solamente finanziaria; quindi non andrà fatta alcuna ritenuta; ma ci si domanda con che diritto è stato pagato il riparto, in quanto se lo stesso doveva riguardare i crediti privilegiati la componente ex professionale acquistata dalla finanziaria non è più tale!

Quindi non c’è alcuno spazio per ritenute di sorta, ma non vi era spazio neppure per pagare certi crediti divenuti ordinari con preferenza rispetto ad altri crediti altrettanto ordinari.

E il pagamento preferenziale errato costituisce un illecito penale!

In modo molto asettico la risposta dell’Agenzia si chiude affermando che alla società finanziaria gli importi, senza ritenuta, andranno corrisposti secondo i piani di riparto, affermazione tautologica ma senza un tono accusatorio.

Se pensiamo ai pasticci che questi pagamenti incauti hanno generato vi sarà ben altra materia da approfondire!

In ogni caso viene ribadito che la natura del credito, anche fiscale, è condizionata dalla posizione del titolare: una finanziaria non può gestire altro che poste (ricavi e costi) d’impresa, e quindi essere esclusa dal grado di privilegio che il Codice Civile riserva ai crediti derivanti dalle attività di lavoro.

 

Gazzetta Tributaria 40, 07/03/2025

 

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