QUANDO LA “MODERNITA’” CONFONDE LE ACQUE E SUSCITA SOLO PROBLEMI! (Gazzetta Tributaria n.161/2024)

QUANDO LA “MODERNITA’” CONFONDE LE ACQUE E SUSCITA SOLO PROBLEMI! (Gazzetta Tributaria n.161/2024)

161 – Tutti gli organi giurisdizionali dello Stato sono intervenuti sulle modifiche dell’ impresa familiare, ma dimenticando il Fisco!

 

In piena estate, a fine luglio, la CORTE COSTITUZIONALE ha depositato la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 che dichiara l’incostituzionalità di talune parti dell’art.230bis del Codice Civile e conseguentemente abroga l’art. 230ter.

L’art.230bis è quello che ha introdotto nel nostro ordinamento l’impresa familiare, a seguito della modifica nel 1975 del regime patrimoniale della famiglia, ma sin dall’origine questo istituto, dai connotati abbastanza incerti, ha suscitato dubbi interpretativi; l’art.230ter ha tentato di estendere l’istituto alle famiglie di fatto, ma ha fatto pasticci!

La mutata struttura della società civile, e l’entrata in vigore della legge 76/2016 – legge CIRINNA’ – hanno posto l’interprete davanti al problema di applicare la normativa sull’impresa familiare alle coppie di fatto, magari composte di partecipanti dello stesso sesso, e collocare tali situazioni in uno schema che lessicalmente si riferisce a matrimonio, parentele e così via.

A seguito di dubbi sorti principalmente in relazione ad attività agricole, dove la collaborazione “operativa” era espressamente prevista dall’art.2140 C.C., la controversia sull’applicazione dell’art.230bis oltre il matrimonio formale ha interessato addirittura le Sezioni Unite della Cassazione che con ordinanza del 2024 hanno sollevato incidente di costituzionalità dei citati articoli del Codice Civile, chiedendo la valutazione del giudice delle leggi.

L’importanza della materia è dimostrata anche dal fatto che l’ordinanza di remissione della Cassazione è del gennaio 2024, e la sentenza della Corte Costituzionale è del luglio 2024, sei mesi per avere un giudizio di costituzionalità.

La sentenza della Consulta prende atto che la società civile si è modificata con una frase sorprendente dove si afferma che la famiglia è cambiata e che quella “tradizionale”, con coniugi di sesso diverso uniti in matrimonio, è stata di fatto soppiantata e certamente affiancata da una “versione moderna” con coppie anche dello stesso sesso e non uniti in matrimonio ma semplicemente registrati e conviventi.

Di qui l’equiparazione della partecipazione all’impresa familiare della compagna non coniuge, o situazioni similari, con piena validità.

Ma il giudice delle leggi sembra avere trascurato il fatto che quell’impresa condivisa delineata nell’art.230bis del Codice Civile è tutta improntata all’istituto matrimoniale; per esempio consente la partecipazione all’impresa familiare anche degli affini dell’imprenditore (suoceri, cognati ecc.), ma il regime di affinità può esistere solo nel matrimonio!

L’impresa familiare consente di ripartire il reddito tra i coniugi, anche se questi sono lontani ma collaborano nell’unica impresa, data la prevalenza del vincolo matrimoniale; con l’estensione della Corte Costituzionale è validamente costituita una impresa para-familiare che riguardi coppie conviventi, e deve essere provata anche la convivenza che diventa requisito essenziale.

Non è difficile prevedere una nuova valanga di ricorsi, e forse è tutto l’istituto dell’impresa familiare deve essere rivisto.

Comunque, sommessamente, contestiamo che una famiglia tradizionale composta da uomo e donna non possa essere considerata moderna, e siamo circondati di esempi positivi.

 

Gazzetta Tributaria 161, 28/11/2024

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