03 Feb QUANDO LA FORMA HA IL SOPRAVVENTO……SI PERDE LA REALTA’ (Gazzetta Tributaria n.16/2025)
16 – Sorprendentemente anche la Suprema Corte sembra si confonda tra termini formali e situazioni di fatto, e questo consente il consueto travisamento di FISCO OGGI.
Nel nostro ordinamento tributario da circa trent’anni vi è un complesso di norme che, attraverso certi meccanismi quasi automatici, cercano di contrastare l’utilizzo distorto dello schermo societarie per attenuare (escludere) l’imposizione.
Si tratta della c.d. disciplina contro le società di comodo, che vincola la rilevanza fiscale dell’attività della società ad un parametro di rapporti tra patrimonio e reddito predeterminati.
Proprio perché si tratta di presunzioni pseudo matematiche la casistica delle controversie è variegata, ma quanto riportato dalla sentenza in commento lascia sbigottiti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024 ha affrontato il caso di una società accertata per gli anni
– 2008 – 2009 – 2010 proprio in base alla presunzione del reddito da società di comodo.
Ma il fatto, per altro pacifico e riconosciuto dalle parti, è che la società dal 2007 ha l’intero patrimonio pignorato per la successiva vendita coattiva e affidato ad un custode.
La società, opponendosi agli accertamenti, ha sostenuto che questa circostanza doveva essere considerata ex officio situazione di esclusione dalla presunzione del reddito minimo obbligatorio da società di comodo, e questa tesi ha avuto diversi riscontri nelle sentenze di merito, tanto che sia la società che l’Agenzia sono ricorsi in Cassazione con tre diversi atti.
Forse con un eccesso di prudenza, e con la tipica lontananza degli Ermellini dall’affrontare questioni di merito, la Cassazione ha ritenuto di annullare tutte le sentenze d’istanza rinviando il tutto alla Corte di Secondo Grado per valutare l’esistenza dei presupposti per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Ma la Corte di Cassazione stessa cita l’esistenza di un art.30, c.4bis della legge 724/94 che ha istituito questo specifico riferimento delle società di comodo, e questo comma prevede che il contribuente possa dimostrare l’esistenza di fatti eccezionali che consentono la disapplicazione della disciplina.
E non è difficile considerare che non vi è nulla di più straordinario del pignoramento, per la successiva esecuzione, con affidamento ad un custode dei beni, per dimostrare che la società non è nel “normale” esercizio della sua gestione, e quindi non può essere parametrata con le percentuali matematiche delle società di comodo.
Solo l’eccesso di forma, perché il pignoramento globale non è citato tra le esimenti dalla legge, induce al dubbio anche il Supremo Consesso che perde la visione della realtà (la società non può gestire il proprio patrimonio che è destinato ai creditori)
Anche se al comune lettore appare scontato che un pignoramento globale non consente l’ordinaria gestione, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio per un approfondimento delle circostanze; ma FISCO OGGI del 31 gennaio 2025 presenta l’argomento distorcendo le circostanze perché afferma che “La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria”
Non crediamo che le informazioni parziali e partigiane facciano un buon servizio per l’affermazione del rapporto di “collaborazione e buona fede” che potrebbe consentire una serenità di relazioni.
Gazzetta Tributaria 16, 03/02/2025
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