QUANDO LA CERTEZZA E’ …SOGGETTIVA (Gazzetta Tributaria 7/2022)

QUANDO LA CERTEZZA E’ …SOGGETTIVA (Gazzetta Tributaria 7/2022)

7 – La perdita su crediti fiscalmente rilevante viene allargata dalla Cassazione alle valutazioni individuali.

 

Uno degli argomenti che più hanno complicato la vita dell’interprete tributario è la esatta determinazione degli “elementi certi e precisi” che consentono la deduzione delle perdite su crediti di cui all’art.101 TUIR.

La norma è piuttosto tassativa nella sua forma letterale: le perdite su crediti sono deducibili se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (o equiparate) o se risultano da elementi certi e precisi.

Sulla certezza (la precisione è elemento minore) si sono spese centinaia di pagine e fiumi di inchiostro, ma non siamo ancora alla parola fine.

L’Agenzia delle Entrate ha offerto il 29 dicembre 2021 un “Principio di diritto” (n. 16/E) che fissa il principio che l’intervenuta prescrizione è elemento certo per la svalutazione del credito (sembrava tanto ovvio!).

La Cassazione è intervenuta pochi giorni fa con una sentenza decisamente tranchant che ribadisce che per la deduzione di una perdita su crediti non è necessaria la procedura esecutiva infruttuosa, ma la perdita può risultare anche da altri elementi certi e precisi – senza precisare quali!

La sentenza 1147 del 17/01/2022 spicca per una certa approssimazione nella stesura del testo, e questo fa temere per la sua durata nel tempo; a livello di deducibilità dell’onere da perdita su crediti ribadisce che al fine di poter conteggiare il costo non è necessario che il creditore dimostri di essersi operato per chiedere il fallimento del debitore e neppure è necessario l’infruttuoso esperimento di procedure esecutive, potendo la perdita risultare anche da altri elementi.

Quali questi siano la Cassazione non precisa, ma certamente lo spazio che viene lasciato deve essere positivamente considerato dal contribuente, che se può ragionevolmente dimostrare che tali “altri” elementi sono presenti avrà diritto a conteggiare questi oneri.

Ecco perché viene sottolineato che la prova della certezza varia grandemente da soggetto a soggetto, e non si può formulare un criterio univoco, ma una buona costruzione probatoria dovrebbe, alla luce di questa pronuncia, escludere elementi di incertezza in una materia che tanto aveva dato a dubitare.

La scansione del tempo sottolinea la necessità di costruzioni probatorie granitiche: la sentenza in commento, che cassa con rinvio una sentenza della C.T.R. Campania, si riferisce a fatti del 2004; dato il rinvio che richiede una riassunzione e potrà essere ulteriormente gravato di ricorso, la definitività si avrà solo verso il 2025, e normalmente in quarant’anni si alternano almeno due generazioni di amministratori e di fiscalisti: se la costruzione probatoria (elementi certi e precisi) non è inattaccabile non vi è spazio per successive interpretazioni soggettive!

 

Gazzetta 7, 24/01/2022

 

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