15 Lug QUANDO IL TEMPO È UNA COMPONENTE TRASCURATA (MA ESSENZIALE) (Gazzetta Tributaria n.100/2024)
100 – Le norme sulle modifiche al regime sanzionatorio cercano di reintrodurre la mediazione.
Non ci stancheremo mai di sostenere la necessità, a tutti i livelli, del dialogo tra le parti potenzialmente confliggenti nella controversia tributaria, ma a volte anche il legislatore, mosso dallo stesso intento, perde un diretto contatto con la realtà.
Intendiamo riferirci alla modifica introdotta al regime generale sanzionatorio (le modifiche sono portate dal D.Lgs. 87/2024 che entrerà generalmente in vigore il 1° settembre 2024) e che ha previsto una riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza processuale.
La nuova norma afferma che se, a seguito di una parziale autotutela dell’Agenzia la materia del contendere si riduce, con la dichiarazione di acquiescenza la parte può godere della riduzione delle sanzioni a 1/3, della rateizzazione del dovuto in almeno 8 rate trimestrali e della compensazione delle spese.
Come ricordato, questo ambito agevolativo è subordinato alla parziale autotutela: vuol dire che una volta notificato il ricorso se la controparte riconosce almeno una parte delle ragioni del reclamante ed emette, in autotutela un provvedimento di riduzione delle pretese può essere invocata dal contribuente l’acquiescenza processuale con riduzione delle sanzioni a 1/3.
L’acquiescenza presuppone la rinuncia al ricorso, e se questa avviene prima dell’iscrizione a ruolo può essere risparmiato anche il contributo unificato.
Ricordiamo che la rinuncia al ricorso vuol dire il riconoscimento della debenza dell’imposta con i relativi interessi, quanto meno nella misura risultante dall’atto opposto di autotutela parziale.
Tuttobene, salvo che i tempi sono brucianti: l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica alla controparte (solo con la mediazione, ora abolita, vi era un maggior termine di novanta giorni), e ben difficilmente potrà essere ottenuto un annullamento parziale dell’atto in un mese!
L’acquiescenza parziale può intervenire in qualsiasi fase, purché l’atto non risulti definitivo, quindi anche in gradi successivi al primo, ma la previsione che non possa esservi un ristorno di spese sostenute rende difficile la valutazione sulla convenienza in gradi avanzati.
Da queste poche righe si può percepire come sia pure in modo un po’ confuso il legislatore continui ad invitare le parti al dialogo (l’acquiescenza parziale altro non è che il risultato di un procedimento di confronto!), ma i benefici rischiano di essere resi impraticabili dall’atavica lentezza dell’Amministrazione.
Il precedente sistema, che in partenza presupponeva, sia pure con talune limitazioni, la mediazione tributaria concedendo un significativo intervallo temporale, forse era più praticabile, anche se di fatto ha avuto solo l’effetto di ritardare i tempi della giustizia.
Ma non cesseremo di sperare che si possa giungere ad un sistema di necessità della lite solo quando le aspettative di definizione, adeguatamente percorse, si sono dimostrate inutili!
E siamo sicuri che ci arriveremo!
Gazzetta Tributaria 100, 15/07/2024
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