04 Gen QUANDO IL RITARDO VIENE SUPERATO DAL GIUDICE (Gazzetta Tributaria n. 2/2024)
2 – Nella vicenda dell’assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie dei chiropratici un intervento deciso della Suprema Corte dovrebbe cancellare ogni dubbio.
La convivenza tra prestazione sanitaria e imposta IVA è spesso problematica (Gazzetta Tributaria n.137/2023 da ultimo!), e in questo campo una zona di incertezza che dura da decine di anni riguarda le prestazioni dei Chiropratici.
Una legge dello Stato (L. 244/2007) aveva riconosciuto tale attività come “paramedica” ma aveva subordinato la precisa collocazione nell’ambito delle professioni sanitarie all’emanazione di un regolamento per il riconoscimento del percorso scolastico necessario.
Era intervenuta anche la Corte di Giustizia comunitaria per affermare che l’esenzione IVA non può essere limitata alle professioni dotate di precisi regolamenti, ordinistici, ma doveva abbracciare tutta la fattispecie.
Lo scorso ottobre la Suprema Corte ha pronunciato alcune sentenze ed ordinanze (da ultimo la n. 28512 del 12 ottobre 2023 con molte citazioni di riferimento) che affermano il diritto dell’esenzione IVA per le prestazioni effettuate da un chiropratico sotto la supervisione di un direttore sanitario medico, anche se non è ancora stato completato l’iter per giungere alla laurea in chiroprassi e alla formulazione del relativo albo professionale,
In termini decisamente pragmatici la Corte di Cassazione afferma: “la mancata adozione del decreto (indispensabile al fine di individuare la tipologia delle prestazioni svolte e di disciplinare i profili della professione non è circostanza decisiva ai fini dell’esenzione IVA”.
E conclude il Supremo Consesso: “la natura medica della prestazione va valutata in termini sostanziali” con un richiamo alla realtà che fa sorridere i cultori del diritto abituati ai sofismi bizantineggianti di chi rifugge dal decidere.
Questo vuol dire che secondo i vari gradi di giustizia, non solo tributaria, la natura della prestazione, che deve avvenire in ambito medico e sotto la supervisione di un sanitario fa rientrare di diritto tale prestazione nell’ambito delle professioni sanitarie e in quanto tali esenti da IVA ex art.10/633.
In questo panorama pressoché uniforme spicca, negativamente, l’Agenzia delle Entrate che rimane sulla posizione di chi attende il regolamento, il corso di laurea e l’Albo professionale per consentire alla esenzione da IVA – si veda da ultimo un intervento su FISCO OGGI (è l’organo ufficiale dell’Agenzia!) dell’11 novembre 2020 – anche se una posizione di apertura viene considerata compatibile anche con la normativa comunitaria.
In questo caso è la flessibilità dell’interprete che può risolvere una situazione dubbia, mentre la riforma che verrà non può portare consiglio.
Ma speriamo che cadano gli steccati ideologici, verso una interpretazioni “di fatto” come propone la Cassazione.
Gazzetta Tributaria 2, 04/01/2024
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