QUANDO IL FISCO RICORDA MARAMALDO (Gazzetta Tributaria n.130/2024)

QUANDO IL FISCO RICORDA MARAMALDO (Gazzetta Tributaria n.130/2024)

 

130 – Certe situazioni rasentano una ipotesi di eccesso di fiscalità forse “miope”

 

Maramaldo era un capitano di ventura del Medioevo piuttosto violento, e il termine è entrato nella lingua italiana – come certifica anche la Treccani – come sinonimo di un comportamento prevaricatore ed eccessivo.

Quanto descritto dalla riposta ad interpello n.184 del 16 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate alla prima lettura ha ricordato il comportamento del capitano di ventura!

Vediamo il fatto.

Una studentessa partecipa ad un “Master Universitario” di secondo livello, consegue il titolo e primeggia nella graduatoria degli allievi che, avendo completato il percorso, competono per conseguire il premio di diploma.

Si tratta di un riconoscimento in denaro che l’Università attribuisce ai primi per punteggio tra i diplomati di codesto master.

Il premio viene consegnato alla neo diplomata previa ritenuta fiscale del 25% a titolo di ritenuta sulle vincite e premi (art.30 D.P.R. 600/73).

A seguito di apposita richiesta all’Agenzia viene emesso il parere in commento, dove si sottolinea come il premio post master non può essere considerato una borsa di studio, in quanto il percorso didattico è concluso; non può essere considerato un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente perché non vi è alcun rapporto, se non docente/discente, tra l’Università e la partecipante al Master; quindi il premio non può che essere classificata tra i redditi diversi.

La borsa di studio è trattata fiscalmente con grande favore, ma presuppone che il corso di studio sia, appunto, in divenire, mentre il premio di fine master corona tutto un percorso di apprendimento, e forse anche l’uscita del soggetto dal mondo degli studenti.

L’art. 30 del decreto sull’accertamento regolamenta le varie forme di ritenute, tutte a titolo d’imposta, che devono essere applicate ai premi in denaro corrisposti e che variano dal 10% per le pesche benefiche e lotterie di beneficenza al 20% per i giochi d’abilità televisivi al 25% per tutti gli altri casi.

Certamente la legge nella sua rigidità non si presta ad interpretazioni “morbide” ma assoggettare all’aliquota per ritenuta più alta, che supera anche l’aliquota di base IRPEF (!) un premio che vuole celebrare il merito della nostra studentessa che corona con successo la sua carriera scolastica appare veramente un po’ maramaldeggiare!

E sicuramente, ai fini del bilancio dello Stato, il tutto sarà riferito a dimensioni economiche che sfioreranno l’impalpabile, dato che i premi universitari sono limitati e i vincitori delle graduatorie ancora più rari!

Anche FISCO OGGI, la rivista dell’Agenzia, che in genere celebra in modo trionfale le pronunce delle varie Direzioni, appare timido nel commentare questa presa di posizione che francamente potrebbe essere superata dalla constatazione che un premio di risultato porta solo benefici alla società e quindi potrebbe essere considerato escluso dalle categorie reddituale da imposizioni!

 

Gazzetta Tributaria 130, 17/09/2024

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