QUANDO IL DIRITTO SFOCIA NELL’ABUSO (Gazzetta Tributaria n.30/2023)

QUANDO IL DIRITTO SFOCIA NELL’ABUSO (Gazzetta Tributaria n.30/2023)

30 – Deve intervenire la Cassazione per sottolineare come il diritto di difesa non può essere contenuto da dimenticanze dell’Agenzia!

 

A volte si ha l’idea che certe prese di posizione sia dettate non già da superiore interesse per la “cosa pubblica” ma da ragioni private, che in quanto tali non sono generalmente percepibili.

Questo potrebbe essere il quadro che si ricava dalla situazione che cerca di risolvere la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 6275 del 02/03/2023 con anche l’affermazione di taluni principi che sorprendono nella loro ovvietà.

Si tratta di una indagine con verifica dei movimenti bancari di un professionista (e l’anno di riferimento è il 2006!) a cui venne richiesto in via informale di produrre documentazione e estratti conto; il professionista non produsse nulla e venne formulato un accertamento – si parla di milioni di euro! – che venne annullato in primo grado ma confermato in appello, con il professionista che ricorre in Cassazione.

Sostanzialmente la materia del contendere era: non avendo prodotto i documenti nella fase istruttoria questi si possono produrre in quella contenziosa oppure è precluso il diritto alla difesa?

 La Cassazione, ovviamente, ha ribadito che se la richiesta di documentazione non è fatta nelle forme cogenti previste dalla legge (termine per la produzione ed avvertenza che quanto non prodotto non sarà utilizzabile, art.32/600), i documenti esistenti potranno essere utilizzati nelle fasi successive, e sulla base di questo principio ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Secondo Grado.

Ma il vostro commentatore si chiede: perché è così difficile instaurare un dialogo tra le parti?

La tanto auspicata collaborazione può effettivamente trovare spazio proprio nel ridurre i motivi di lite, nel portare ad una soluzione pragmatica quelle pretese, magari dettate da pregiudizi, che vogliono tutte le ragioni dalla parte del Fisco, e tutte le colpe a carico dei “cattivi” che cercano di evadere le tasse!

Certamente è bene rispondere alle richieste dell’Agenzia, producendo i documenti richiesti, ma se per qualche motivo la richiesta interlocutoria non è stata evasa questo non può obbligare al silenzio la parte; ben diverso se la richiesta di produzione è fatta nelle forme di legge, con termine perentorio per l’adempimento.

Forse in molti casi manca un professionista che assista con competenza la parte!

 

 

Gazzetta Tributaria 30, 03/03/2023

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