20 Giu QUANDO IL CONTRIBUENTE ESAGERA VIENE PUNITO! (Gazzetta Tributaria n.56/2022)
Nei giorni scorsi più volte la Corte di Cassazione è dovuta intervenire sulla pretesa del contribuente che avrebbe voluto far valere la prescrizione di cartelle rateizzate, condannando pesantemente l’incauto.
Come abbiamo sempre ricordato i rapporti tra Amministrazione e Contribuente dovrebbero improntarsi a collaborazione e buona fede, pur nella diversità del peso delle rispettive funzioni (art.10 Statuto)
Non rispetta questo principio il comportamento di chi da un lato vuole evitare conseguenze eccessive e chiede la rateizzazione del debito tributario e successivamente, magari perché consigliato in modo incauto, afferma di non avere avuto la notifica della cartella di pagamento (il che può essere) e che quindi il tributo richiesto è prescritto.
Con dovizia di citazioni la Suprema corte di Cassazione, con le pronunce n. 5160 e 19401 del 2022, tra febbraio e giugno, ricorda come l’istituto della prescrizione presupponga che non vi sia stato un qualsivoglia atto di accettazione e/o riconoscimento del credito azionato, circostanza ben diversa dal riconoscimento della fondatezza della pretesa.
Nel rispetto dei vincoli di validità temporale la richiesta di rateizzazione della cartella di pagamento non esclude la possibilità di contestare l’anno e il quantum della richiesta, secondo le ordinarie norme del processo tributario.
Ma è ben diverso se, avendo conosciuto dall’intimazione o dall’estratto di ruolo il credito azionato dall’Agenzia e avendone richiesto la rateizzazione si pretendesse poi di eccepire l’inesistenza di detto credito, validato dal comportamento positivo del contribuente stesso, per intervenuta prescrizione.
La rateizzazione interrompe certamene il decorso dell’intervallo utile ai fini dell’eccezione di prescrizione, e appare quanto meno contradditorio affermare che anche se ho chiesto una ripartizione del pagamento del debito nel tempo della sua esistenza non sapevo nulla!
Già da anni la Cassazione ha diviso i due momenti della conoscenza dell’esistenza di una pretesa creditoria e della valutazione sui presupposti di questa; solo il secondo aspetto non confligge con l’eventuale pagamento rateizzato del debito, dato che questo non costituisce accettazione della richiesta, ma per essere formulata una domanda di rateizzazione deve presupporre che si sappia dell’esistenza di un debito.
Gino e Michele, una decina di anni fa scrissero un libro di successo: “Anche le formiche, nel loro piccolo, si incazzano” a maggior ragione i giudici che vedono richieste infondate e palesemente pretestuose.
Senza scomodare lo Statuto del contribuente che deve funzionare per entrambe le parti e non solo per il debitore che esagera e cerca di fare il furbo senza alcuna ragione accettabile.
Gazzetta 56, 17/06/2022
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