19 Mar QUANDO I RICAVI ANTICIPANO I COSTI (Gazzetta Tributaria n.50/2025)
50 – Tra il principio di competenza temporale e la correlazione costi/ricavi il contribuente (e forse anche l’Agenzia) rischia di perdersi.
Come tutti i contribuenti, ed i loro consulenti, hanno ben chiaro, la determinazione del reddito imponibile delle imprese è condizionata dal c.d. principio di competenza temporale (art.109 TUIR):
……. concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza!
Possono presentarsi casi in cui lo scostamento tra costi e ricavi è molto rilevante in termini di tempo, e a volte deve intervenire anche la Suprema Corte per ricondurre al principio originario tutte le interpretazioni.
Così ha fatto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2391 del 31 gennaio 2025, diffusa in questi giorni (l’ufficio sentenze della Cassazione a volte non consente di leggere le pronunce in attesa di valutazione di oscuramento!)
Una società immobiliare ha venduto dei lotti edificabili di un terreno di sua proprietà in relazione al quale sono stati assunti impegni di realizzazione di opere di urbanizzazione, a carico della società venditrice.
Il costo di queste opere, non ancora realizzate, è stato esposto come debito per fatture da ricevere, in quanto per l’esecuzione della convenzione urbanistica le opere dovranno essere eseguite.
L’Agenzia, sulla base del mancato effettivo sostenimento del costo contesta la posta negativa e si sviluppa un contenzioso con alterne pronunce, la società vince in primo grado ma perde in appello.
A seguito del ricorso in Cassazione viene formulata la pronuncia in esame, che ribadisce come il principio di competenza temporale del costo deve essere integrato da quello della correlazione tra costi e ricavi, sottolineando che una volta accertati i ricavi devono essere identificati i costi che a questi si riferiscono secondo, appunto, un principio di correlazione.
Secondo la Corte Suprema i due principi, di competenza e di correlazione devono essere considerati intrinsecamente connessi.
Viene così smentita la tesi dell’Agenzia che avuto riguardo solo alla pratica effettuazione delle opere di urbanizzazione non ne consentiva, prima dell’esecuzione, l’imputazione a costo.
Correttamente viene fatto notare che questo principio oggi ribadito dalla Cassazione era già stato espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 1981, oltre quaranta anni fa.
Forse la necessità di esasperare il gettito fa venire meno la memoria del passato, ma con una ricerca si sarebbero potute evitare tante lungaggini.
Infatti l’ordinanza citata non fa che cassare con rinvio la pronuncia della Corte di Secondo Grado, e quindi il processo dovrà attendere almeno altri due anni per la nuova sentenza della Corte Regionale dopo la riassunzione.
E stiamo trattando di un accertamento relativo al bilancio 2005, che quindi ragionevolmente potrà ritenersi definito oltre vent’anni dopo: un tempo che diventa deridente se visto nell’ottica del giusto processo.
Gazzetta Tributaria 50, 19/03/2025
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