03 Mar PRIMA CASA: BENEFICI FISCALI E DECORRENZA DEL POSSESSO (Gazzetta Tributaria n.35/2025)
35 – L’ obbligo di possedere l’ immobile acquistato con agevolazione per almeno un quinquennio è tassativo!
La fredda lettura del testo di una pronuncia dei giudici, probabilmente, non consente di conoscere appieno lo svolgimento dei fatti e certamente non riporta le motivazioni recondite che sottendono alla vicenda, ma a volte si rimane sorpresi del comportamento “leggero” del contribuente che poi reclama ma viene pesantemente penalizzato.
È conoscenza comune che il beneficio “prima casa” – imposte sul trasferimento agevolate, esenzione dalle imposte dirette e tributi locali – sia condizionato alla presenza di talune circostanze precise, tra le quali il fatto che l’immobile venga posseduta ininterrottamente per almeno un quinquennio (e tralasciamo altre particolarità).
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5068 del 26 febbraio 2025 ribadisce la tassatività di questa disposizione sottolineando che al fine di valutare la portata degli atti si deve avere riguardo alle norme specifiche che regolano la materia, non potendo rifugiarsi dietro facili paraventi.
Nel caso de quo i coniugi che hanno acquistato un immobile “prima casa” il 22 giugno 2011 hanno poi ceduto detto immobile in data 7 aprile 2016 con un atto di trasferimento dichiarato con riserva di proprietà in quanto il pagamento del prezzo era dilazionato (riservato dominio); il pagamento integrale è avvenuto il 23 novembre 2017 con scioglimento della riserva.
Probabilmente questa situazione non era stata valutata con attenzione, in quanto da decenni la legge di registro afferma (art.27) che in caso di vendita con riserva di proprietà ai fini dell’imposta di registro l’effetto è immediato, non essendo un atto sottoposto a condizione sospensiva, ma eventualmente risolutiva.
La vertenza arriva fino in Cassazione in quanto l’impugnativa dei contribuenti avverso l’atto di revoca delle agevolazioni, con sanzioni e interessi, è stata coltivata ma con risultato negativo.
Addirittura la Corte di Cassazione afferma un principio di diritto: ”Ai fini del beneficio prima casa per l’imposta di registro ove entro il quinquennio venga alienato l’immobile con riserva di dominio a garanzia del pagamento del prezzo rileva il momento di conclusione della vendita ex art.27 TUR e non il successivo momento di pagamento integrale del prezzo”
E pensare che bastava differire l’atto di cessione di circa due mesi e mezzo, perché il quinquennio si sarebbe concluso il 22 giugno 2016 (!); così invece spese di lite e raddoppio del contributo unificato, oltre alla necessità di assistenza tecnica per i tre gradi di giudizio, e tutto sembra per avere sbagliato conti e presupposti!
L’attenzione nei confronti dell’agevolazione prima casa è certamente puntuale, e non si può che segnalare come sia necessario effettuare valutazioni precise!
Gazzetta Tributaria 35, 03/03/2025
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