POSIZIONI DIVERSE MA UNA INTERPRETAZIONE OMOGENEA. (Gazzetta Tributaria n.9/2025)

POSIZIONI DIVERSE MA UNA INTERPRETAZIONE OMOGENEA. (Gazzetta Tributaria n.9/2025)

9 – Pur nel rispetto delle varie posizioni processuali si deve valutare anche la consistenza oggettiva della situazione.

 

Siamo abituati a contestare a FISCO OGGI una certa faziosità nel sostenere sempre le ragioni dell’Agenzia senza invece dedicare spazio e commento a quelle più favorevoli al contribuente.

A smentirci interviene un numero di qualche giorno fa di FISCO OGGI – 4 dicembre 2024 – che commenta una sentenza di Cassazione in materia di applicazioni delle convenzioni internazionali e ritenute domestiche.

Come riferiremo, tutta la fattispecie si è svolta in un contesto che vide l’Agenzia sempre soccombente, e pur tuttavia la rivista ufficiale dedica un lungo commento a quella sentenza, per altro abbastanza scontata, quasi debba servire a monito per i vari uffici per non esagera nella “miopia” impositiva.

La fattispecie vede una società italiana corrispondere ad una società lussemburghese royalties per l’utilizzo di un marchio straniero.

Questi canoni debbono essere assoggettati in Italia a ritenuta secondo il disposto dell’art.25 D.P.R.600/73.

Siamo in presenza di rapporti tra due paesi fondatori della Comunità Europea e ben esperti nel diritto fiscale; la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo è una delle prime e ben collaudata.

Secondo lo schema consueto (OCSE) la convenzione prevede che i proventi delle royalties corrisposti dall’Italia al Lussemburgo siano tassati nel secondo stato, ma che l’Italia può applicare una ritenuta “ridotta” se si dimostra che le ritenute vengono pagate all’effettivo beneficiario.

Nonostante le corretta documentazione l’Agenzia procede ad accertamento considerando errata l’applicazione della ritenuta ridotta, perde in primo grado a seguito del ricorso della società, appella, perde nuovamente e ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza n.26923 del 17 ottobre 2024 riconosce la legittimità dell’applicazione della ritenuta ridotta, perché la disciplina internazionale prevale sull’ordinamento interno e le Corti di Merito avevano ben motivato l’applicazione delle norme della convenzione internazionale.

Respinge il ricorso dell’Agenzia che viene anche condannata alle spese di lite per un importo più alto del consueto.

Tutto normale, salvo che FISCO OGGI dedica ben 5 pagine a commentare questa sentenza che da un lato afferma un principio già noto: le convenzioni internazionali prevalgono sull’ordinamento interno; dall’altro lato dimostra come vi sia stata una pervicacia impositiva perdente, e solitamente FISCO OGGI celebra solo i successi dell’Agenzia.

Che sia indice di un comportamento meno di parte? Per altro la situazione era tanto limpida da potersi anche tralasciare!

 

Gazzetta Tributaria 9, 14/01/2025

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